Cassazione Penale, Sentenza n. 22279/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cavallaro impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (artt. 223, 216 legge fallimentare) relativa alla sottrazione di una vettura oggetto di leasing. Ha dedotto, tra l'altro, la mancata conoscenza da parte sua della dichiarazione di fallimento della Vulcano Costruzioni s.r.l., l'assenza di prova del dolo distrattivo e la illegittima revoca dell'esame del teste della difesa (avv. Vincenzo Montone) che avrebbe potuto chiarire la mancata comunicazione degli atti di fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. La Suprema Corte ha censurato la carenza motivazionale delle decisioni di merito quanto alla revoca della testimonianza ammessa e la mancata prova del dolo distrattivo, rilevando che non è stato adeguatamente accertato se il ricorrente fosse consapevole della dichiarazione di fallimento o se si fosse sottratto volontariamente al confronto con la curatela. È stato quindi disposto un nuovo esame del compendio probatorio.
Norme richiamate
Norma che incrimina la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; applicata come fattispecie contestata.
art. 216, comma 1, nn. 1-2 legge fallimentare
Indica le categorie di delitti fallimentari richiamate; usata per inquadrare la fattispecie di bancarotta distrattiva.
Si riferisce all'elemento soggettivo del reato (dolo/colpa); richiamato nella discussione sulla sussistenza del dolo.
Richiamato in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo e delle modalità di imputazione, con particolare riguardo alla responsabilità personale.
Consente agli aventi diritto di chiedere la restituzione di beni soggetti a contratto di leasing; rilevante per la richiesta di restituzione della vettura.
art. 495 cod. proc. pen., comma 4
Regola la revoca di una prova testimoniale già ammessa; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione della revoca e l'incidenza di tale revoca sulla motivazione della sentenza.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Ground di devoluzione in Cassazione per violazione di legge; invocato per censurare errori di diritto nella motivazione e nella valutazione probatoria.
Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva è il dolo generico, ossia la volontà consapevole di dare al patrimonio una destinazione diversa dalla garanzia dei creditori.
Massime di principio
- Per la configurazione della bancarotta fraudolenta per distrazione è necessario provare non solo il possesso o la sottrazione del bene, ma anche la consapevole volontà di destinarlo a fini diversi dalla garanzia dei creditori (dolo); il dubbio sulla conoscenza del fallimento può indebolire decisamente questa prova.
- Il semplice invio di comunicazioni (es. raccomandate) da parte della curatela non equivale automaticamente a prova della conoscenza dell'atto da parte del legale rappresentante; occorrono elementi che dimostrino l'effettivo ricevimento o la volontaria sottrazione al contatto.
- La revoca di una testimonianza previamente ammessa deve essere espressamente e adeguatamente motivata; se la sentenza si fonda senza considerare la prova revocata, la motivazione può risultare lacunosa e viziata.
- Quando l'unico bene oggetto di imputazione è facilmente rinvenibile e recuperabile, la sua mera presenza in possesso dell'imputato non prova di per sé la distrazione fraudolenta, specialmente in assenza di indizi di occultamento o di frode precedente.
- Il giudice deve valutare se la mancata interlocuzione tra curatela e legale rappresentante sia dovuta a una scelta volontaria di sottrarsi al confronto; in assenza di prova di tale volontarietà, la responsabilità penale per distrazione può essere esclusa o ridimensionata.
- Nel dubbio sul requisito soggettivo (dolo) si applica il principio "in dubio pro reo": la mancanza di una chiara smentita delle dichiarazioni dell'imputato (es. di aver inteso restituire il bene) richiede approfondimento probatorio prima di confermare una condanna.
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