Cassazione Civile, Ordinanza n. 12299/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di presa in carico con cui l’agente della riscossione le comunicava l’avvio della riscossione di somme dovute per IRES, IRAP e IVA relative a un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo impugnabile l’avviso di presa in carico, in quanto primo atto con cui il contribuente sarebbe stato informato della pretesa tributaria, e ritenendo inoltre rilevante la sospensione cautelare dell’avviso di accertamento presupposto. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 29, comma 1, lett. b), d.l. 78/2010, sostenendo che l’avviso di presa in carico non è autonomamente impugnabile perché privo di portata lesiva e meramente informativo; con il secondo ha censurato la statuizione per cui la sospensione cautelare dell’avviso di accertamento avrebbe reso illegittimo l’avviso di presa in carico. La società ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che l’avviso di presa in carico, in via generale, è atto privo di valenza provvedimentale e non autonomamente impugnabile; è impugnabile solo se costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza di un atto impositivo o della pretesa tributaria precedentemente non notificata. Nel caso concreto, però, la società aveva già conosciuto e impugnato l’avviso di accertamento presupposto, ottenendone anche la sospensione cautelare, sicché l’avviso di presa in carico aveva funzione meramente comunicativa e non poteva essere impugnato autonomamente. Per tale ragione la sentenza d’appello è stata cassata senza rinvio e, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., è stato dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente perché l’azione non poteva essere iniziata. La Corte ha inoltre condannato la controricorrente al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
delimita gli atti impugnabili nel processo tributario; l’avviso di presa in carico non vi rientra, salvo che sia il primo atto con cui si manifesta una pretesa tributaria non conosciuta.
art. 29, comma 1, lett. b), d.l. n. 78 del 2010
richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura meramente informativa dell’avviso di presa in carico.
art. 8, comma 12, d.l. n. 16/2012 conv. con legge n. 44/2012
ha introdotto l’informativa di avvenuta presa in carico da parte dell’agente della riscossione delle somme da riscuotere in relazione all’accertamento notificato.
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’azione perché il giudizio non poteva essere iniziato.
opera il principio espansivo della cassazione sulle statuizioni dipendenti, comprese quelle sulle spese.
Massime di principio
- L’avviso di presa in carico dell’agente della riscossione non è, di regola, un atto autonomamente impugnabile, perché ha funzione meramente informativa e non contiene un comando lesivo o una modifica autoritativa della sfera giuridica del destinatario.
- L’atto di presa in carico può essere impugnato solo quando costituisce la prima conoscenza, per il contribuente, dell’esistenza di una pretesa tributaria o di un atto presupposto non notificato; in tal caso la sua impugnabilità discende dalla funzione sostitutiva della mancata notifica dell’atto precedente.
- La verifica dell’impugnabilità di un atto tributario va compiuta prima dell’esame dell’eventuale vizio dedotto: non può confondersi il profilo dell’interesse ad agire con quello della fondatezza del motivo di merito.
- Se il contribuente ha già ricevuto e impugnato l’atto presupposto, l’avviso di presa in carico successivo non assume di per sé portata lesiva e non apre un nuovo autonomo termine o oggetto di impugnazione.
- Quando l’azione è proposta contro un atto non autonomamente impugnabile, la cassazione può avvenire senza rinvio con dichiarazione di inammissibilità originaria del ricorso introduttivo.
- rami
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