Cassazione Penale, Sentenza n. 19393/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio relativo a porzioni di terreni e a una strada in località Mottolino (Comune di Livigno). Hanno dedotto: (1) omissione di valutazione critica da parte del Tribunale del riesame sulla documentazione depositata (autorizzazione paesaggistica, SCIA e SCIA condizionata) che, secondo la difesa, dimostrerebbe l'insussistenza del fumus commissi delicti; (2) vizio procedurale per avere il PM convalidato e trasformato in sequestro probatorio un sequestro preventivo d'urgenza ai sensi dell'art. 321 c.p.p., senza adeguata motivazione e senza procedere, se del caso, alla mancata convalida e all'adozione di un nuovo decreto motivato.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancanza di interesse dei ricorrenti: le aree e le opere sottoposte a sequestro risultano essere di proprietà della "Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno s.r.l.", soggetto terzo non intervenuto nel giudizio; i ricorrenti sono soltanto indagati e non proprietari, dunque non hanno un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo reale. La Corte ha ritenuto che un'eventuale disarticolazione del "fumus" in sede cautelare non produrrebbe effetti vincolanti nel giudizio di merito. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c)
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata quale tipologia di illecito urbanistico contestato (rilevanza penale delle opere edilizie abusive oggetto del sequestro).
codice di procedura penale, art. 324
Richiamato per la composizione del Tribunale in sede di riesame che ha adottato l'ordinanza impugnata.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata dai ricorrenti come motivo di cassazione; la Corte ha esaminato i motivi ma ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancanza di interesse, dunque non ha dato seguito al merito delle doglianze ex art. 606.
codice di procedura penale, art. 321
Richiamato in relazione al sequestro preventivo d'urgenza; i ricorrenti criticavano la conversione/convalida del sequestro da parte del PM senza spiegazioni, ma la Corte non si è pronunciata sul merito in ragione dell'inammissibilità per difetto di interesse.
codice di procedura penale, artt. 253 e 355
artt. 253, 321 e 355 cod. proc. pen.
Articoli richiamati nella denuncia di vizi procedurali nella fase cautelare/sequestrale; la Corte ha considerato la questione procedurale irrilevante data l'assenza di interesse da parte degli odierni ricorrenti.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per disporre la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per i ricorsi dichiarati inammissibili, ritenendo non sussistente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per impugnare con successo un provvedimento che vincola beni reali (sequestro probatorio) occorre avere un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo: tipicamente ciò spetta al proprietario o a chi abbia titolo diretto sui beni.
- Un indagato che non è proprietario dei beni sottoposti a sequestro ha scarso o nullo interesse a richiederne la rimozione; la mancanza di tale interesse comporta inammissibilità dell'impugnazione cautelare.
- La mera prospettazione difensiva relativa alla sussistenza o meno del "fumus" non è sufficiente se non collegata ad un vantaggio concreto derivante dall'eliminazione del provvedimento impugnato; bisogna dimostrare come il gravame determini una situazione pratica più favorevole per l'impugnante.
- Se si contesta la legittimità del sequestro sulla base di autorizzazioni amministrative (es. SCIA, autorizzazioni paesaggistiche), è essenziale che tali documenti siano depositati, valorizzati e collegati in modo chiaro all'interesse dell'impugnante (titolo di proprietà o posizione giuridica rilevante).
- Le questioni procedurali poste con riferimento alla conversione o convalida del sequestro (art. 321 c.p.p.) possono essere rilevanti, ma solo se sollevate da chi abbia legittimazione sostanziale ad ottenere l'eliminazione del vincolo; altrimenti la Corte può limitarsi a declarare l'inammissibilità.
- Prima di proporre ricorsi cautelari in materia di misure reali, è opportuno valutare e documentare preventivamente la titolarità dei beni, l'effettivo danno o impedimento subito e far intervenire l'effettivo proprietario quando possibile.
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