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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17689/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione proposta da una banca, poi proseguita dal cessionario del credito, per ottenere in via principale la declaratoria di simulazione assoluta e, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di conferimento d'azienda/beni immobili compiuto da un debitore fideiussore in favore di una società da lui amministrata. Il tribunale aveva accolto la revocatoria, dichiarando inefficace l'atto nei confronti del creditore e condannando il debitore e la società acquirente alle spese. In appello la società conferitaria aveva contestato, tra l'altro, la titolarità del credito in capo al cessionario, la validità del giudizio ex art. 281 sexies c.p.c., la mancata mediazione obbligatoria, l'incompetenza del tribunale ordinario in favore della sezione imprese, il difetto di legittimazione passiva della società e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci, il diniego di ammissione delle prove orali, l'erronea applicazione della revocatoria e la condanna solidale alle spese anche del contumace. In cassazione la ricorrente ha riproposto otto motivi, insistendo soprattutto su: difetto di prova della cessione del credito e della titolarità attiva del cessionario; nullità della sentenza di primo grado per omesso invito a precisare le conclusioni; improcedibilità per mancato esperimento della mediazione; incompetenza per materia del tribunale adito; difetto di legittimazione passiva e litisconsorzio necessario; omesso esame delle prove; insussistenza dei presupposti della revocatoria e mancata pronuncia sulla simulazione; erronea condanna alle spese del contumace.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi pregiudiziali su competenza e legittimazione passiva, affermando che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto un conferimento di beni in favore della società acquirente non ricadeva nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, perché non incideva sulla validità dell'atto societario né su rapporti societari in senso proprio, ma solo sull'inefficacia del trasferimento verso il creditore; ha inoltre ribadito che, nei conferimenti di beni in natura da parte del socio, il solo contraddittore necessario oltre al debitore è la società acquirente, non anche gli altri soci. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o comunque infondati: il primo per carenza di specificità rispetto alla decisione impugnata; il secondo per mancata critica della motivazione d'appello sull'art. 281 sexies c.p.c.; il terzo per mancato confronto con la motivazione che escludeva la mediazione obbligatoria; il sesto per tardività e mancata specifica impugnazione della ratio decidendi; il settimo perché non colpiva la ratio della revocatoria e perché la domanda di simulazione era stata proposta in via alternativa, restando assorbita o implicitamente disattesa; l'ottavo perché la società non aveva interesse a censurare la statuizione sulle spese riferita al contumace. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria ordinaria è diretta a rendere inefficace verso il creditore l'atto dispositivo pregiudizievole; nel caso di conferimento di beni in società, colpisce il trasferimento dei beni e non l'assetto societario in sé.

  • art. 58 t.u.b.

    la censura sulla cessione in blocco è stata reputata inammissibile per difetto di specificità rispetto alla motivazione d'appello e alla prova della titolarità del credito.

  • art. 281 sexies c.p.c.

    la doglianza sulla mancata precisazione delle conclusioni è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la motivazione d'appello che aveva riconosciuto il rispetto del contraddittorio mediante concessione di termine per note difensive.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei vizi dedotti in cassazione; la Corte ha verificato l'inammissibilità per difetto di specificità o la manifesta infondatezza delle censure.

  • art. 128-bis d.lgs. 385/1993

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la mediazione obbligatoria bancaria, ma la Corte ha escluso che l'azione revocatoria rientrasse nell'ambito della mediazione obbligatoria.

  • d.lgs. 28/2010, art. 5

    la mediazione obbligatoria non si applica alla domanda revocatoria azionata dal creditore, perché estranea alle controversie soggette a tale condizione di procedibilità.

  • art. 3 d.lgs. 168/2003

    la competenza della sezione specializzata in materia d'impresa richiede un nesso diretto con rapporti societari o partecipazioni sociali; la sola revocatoria di un conferimento di beni non basta a radicare tale competenza.

  • art. 81 c.p.c.

    la legittimazione passiva nell'azione revocatoria del conferimento spetta alla società acquirente, oltre al debitore, non ai soci non acquirenti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per contestare il diniego delle prove orali; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non agganciata alla ratio della decisione di appello.

  • art. 1414 c.c.

    invocato con riferimento alla simulazione assoluta; la Corte ha rilevato che la domanda di simulazione era stata proposta in via alternativa e quindi assorbita o implicitamente disattesa dalla decisione sulla revocatoria.

  • art. 91 c.p.c.

    la doglianza sulle spese è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse della società a censurare la condanna alle spese del solo coobbligato contumace.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto il conferimento di beni da parte del socio a favore della società, il giudizio si concentra sull'inefficacia dell'atto di disposizione verso il creditore e non sulla validità dell'assetto societario risultante; di conseguenza, la controversia non è di regola devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa, salvo che il petitum sostanziale investa direttamente rapporti societari o partecipazioni.
  • Nel conferimento di beni in natura alla società, la società conferitaria è l'unico contraddittore necessario, oltre al debitore disponente, nell'azione revocatoria proposta dal creditore particolare del socio; gli altri soci non sono litisconsorti necessari, potendo al più intervenire per sostenere l'affidamento riposto nell'operazione.
  • Ai fini della revocatoria, l'eventus damni può essere integrato anche dalla sostituzione di beni immobili con partecipazioni sociali o altri titoli più aleatori, trasferibili o occultabili, che rendano più incerto e difficoltoso il soddisfacimento coattivo del credito.
  • Quando il bene viene conferito in una società amministrata dal medesimo soggetto disponente, la scientia damni della società può essere desunta dalla conoscenza del suo legale rappresentante o amministratore, se persona fisica coincidente con il disponente o comunque consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la concreta motivazione della sentenza impugnata o che si risolva in una mera rilettura dei fatti di causa; è necessario indicare specificamente il decisum censurato e la parte della decisione che si assume erronea.
  • La domanda di simulazione proposta in via alternativa rispetto alla revocatoria può restare assorbita o implicitamente disattesa dalla decisione accogliente la sola revocatoria, senza necessità di una motivazione autonoma sul punto.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniCompetenzaSpese di liteAzione revocatoria
RamiContrattiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioNullitàSimulazioneNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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