Cassazione Penale, Sentenza n. 5827/2022 del 18/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che, ribaltando la condanna di primo grado per ricettazione (art. 648-bis c.p.), ha ricondotto il fatto a incauto acquisto (art. 712 c.p.) e dichiarato il reato estinto per prescrizione; il ricorrente ha censurato la motivazione della Corte d'appello, per avere questa valorizzato unicamente le dichiarazioni dell'imputato senza un confronto puntuale con la documentazione e le testimonianze raccolte in dibattimento e senza fornire la motivazione rafforzata richiesta in caso di reformatio in melius, nonché per avere illegittimamente revocato le statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur non annullando la decisione nella sua parte penale (quindi lasciando in piedi la qualificazione della Corte d'appello e la dichiarazione di estinzione per prescrizione), la Corte ha constatato una carenza della motivazione della Corte territoriale rispetto agli effetti civili: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui è demandata anche la liquidazione delle spese relative a questo grado. La Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione rafforzata quando l'appello produce un miglioramento del decidere.
Norme richiamate
Norma sul reato di ricettazione; il Tribunale di primo grado aveva ritenuto sussistere questo reato sulla base di documentazione e dichiarazioni, mentre la Corte d'appello lo ha escluso ritenendo non presenti i "gravi e univoci sospetti" richiesti dalla norma.
Norma sull'incauto acquisto; la Corte d'appello ha ricondotto il fatto a questa fattispecie, da cui è derivata la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
art. 603 c.p.p. (comma 3 e comma 3-bis)
art. 603 cod. proc. pen., comma 3 e comma 3-bis (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Disciplina l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale in appello; la giurisprudenza e il comma 3-bis limitano tale obbligo soprattutto all'appello del Pubblico Ministero contro sentenze di proscioglimento; nel caso di reformatio in melius non sempre è richiesta la rinnovazione delle prove dichiarative, ma ciò non esime il giudice d'appello dall'obbligo di motivazione rafforzata.
art. 6 CEDU, par. 3, lett. d)
art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiama limiti procedurali alla riforma in appello basata su valutazioni delle prove dichiarative; la Corte di legittimità ha ricordato i principi CEDU in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e tutela del diritto di difesa.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020
Norma citata in relazione alla presentazione della requisitoria del Procuratore Generale; procedimento formale che non incide sul merito della valutazione delle prove ma è rilevante nella fase di discussione davanti alla Corte.
Massime di principio
- Quando l'appello produce una reformatio in melius il giudice d'appello non è sempre obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale sulle prove dichiarative, ma è tenuto a fornire una motivazione rafforzata che spieghi puntualmente perché le valutazioni probatorie di primo grado vengono superate.
- Se la Corte d'appello valorizza prevalentemente le dichiarazioni dell'imputato, deve confrontare espressamente quelle dichiarazioni con la documentazione e le testimonianze raccolte in dibattimento e indicare le ragioni logiche per cui le ritiene più attendibili rispetto agli altri elementi probatori.
- La riclassificazione del reato (es. da ricettazione ad incauto acquisto) ha impatti sia sul profilo della prescrizione sia sugli effetti civili: la pronuncia sulla estinzione per prescrizione non esclude, di per sé, la possibilità che le statuizioni civili necessitino di un riesame motivato.
- La Cassazione può annullare una sentenza limitatamente ad alcune sue conseguenze (ad esempio gli effetti civili) quando riscontri carenze motivazionali solo su quelle specifiche statuizioni, disponendo il rinvio al giudice competente per la concreta liquidazione o valutazione civile.
- In situazioni analoghe è consigliabile, per la parte che chiede tutela, contestare non solo la ricostruzione normativa ma anche la mancata comparazione argomentativa tra le diverse fonti di prova; per il giudice d'appello è fondamentale articolare una trama motivazionale che renda trasparente il passaggio dalla valutazione di primo grado a quella di appello.
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