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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30553/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la decisione del Giudice di pace di Bari che aveva dichiarato l'improcedibilità del reato di cui all'art. 595 c.p. per tardiva presentazione della querela da parte di Michele Stella. Il PM deduceva, in primo luogo, che la sentenza aveva erroneamente calcolato la decorrenza del termine di cui all'art. 124 c.p.p., affermando indimostrabilmente che la persona offesa conoscesse pienamente sia il contenuto degli esposti sia l'identità dell'autore già dalla convocazione del 12/06/2018, mentre gli atti mostrano distinte comunicazioni (audizione 27/06/2018, richiesta accesso agli atti 26/08/2018, comunicazione disponibilità 26/10/2018, ritiro atti 27/11/2018, querela 26/02/2019) e mancava ogni esplicita motivazione su quale atto avesse dato la "piena cognizione". In secondo luogo il PM censurava l'applicazione dell'art. 469 c.p.p. e la conseguente presunta inappellabilità della decisione, sostenendo che la pronuncia era pretermesso il dibattimento e che ciò avrebbe precluso il rimedio dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato il secondo. Ha rilevato una contraddittorietà e carenza di motivazione nella sentenza del Giudice di pace: la decisione aveva affermato contemporaneamente che la persona offesa aveva piena conoscenza dal 12/06/2018 ma aveva fatto decorrere il termine dal 26/10/2018, senza indicare quale specifico atto avrebbe conferito la piena cognizione. La Corte ha richiamato il principio del favor querelae e la giurisprudenza che richiede rigorosità nell'accertamento della decorrenza del termine; ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Bari per il giudizio di merito. La Corte ha inoltre precisato che la sentenza pronunciata dopo la costituzione delle parti, anche se prima della formale apertura del dibattimento, è sentenza dibattimentale e il secondo motivo del PM era infondato.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Riferimento al reato contestato (diffamazione); la Corte conferma che il fatto denunciato ricadeva nell'ambito di tale norma.

  • art. 124 cod. proc. pen.

    Il termine per proporre querela decorre dalla piena cognizione dei fatti in tutti i loro elementi, ivi compresa l'identità dell'autore; la Corte richiede accertamenti rigorosi e motivati prima di dichiarare la tardività della querela, applicando il principio del favor querelae.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo afferente la natura del giudizio (dibattimento); la Corte sottolinea che l'art. 129 si riferisce al giudizio in senso tecnico e non opera come limite automatico alla sindacabilità della sentenza predibattimentale emessa dopo la costituzione delle parti.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    La Corte chiarisce che la sentenza pronunciata dopo la costituzione delle parti è sentenza dibattimentale e non rientra nel modello dell'art. 469 c.p.p. come 'sentenza predibattimentale' appellabile solo nei limiti di legge; pertanto l'uso dell'art. 469 per escludere rimedi è infondato quando la sentenza si fonda su valutazioni di merito.

  • art. 36 d.lgs. n. 274 del 2000

    Richiamato per precisare i rimedi esperibili dal pubblico ministero avverso le sentenze del Giudice di pace; la normativa viene richiamata per evidenziare i limiti procedurali dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il termine per la presentazione della querela decorre dalla "piena cognizione" dei fatti in tutti i loro elementi (compresa l'identità dell'autore): il giudice di merito deve indicare esplicitamente quale atto o circostanza abbia trasferito tale piena conoscenza.
  • Il principio del favor querelae impone un'interpretazione cautionaria delle decorrenze: la tardività non può essere accertata sulla base di affermazioni generiche o di mere supposizioni.
  • L'inerzia del querelante (es. ritardo nel ritiro di atti) non può essere automaticamente considerata determinante senza un specifico accertamento sul punto e senza che sia dimostrato che, comunque, egli avesse già la piena cognizione del fatto.
  • La motivazione del giudice deve essere coerente e non contraddittoria: affermare una conoscenza precoce e poi calcolare il termine da data successiva senza spiegazione è motivo di annullamento.
  • Una sentenza pronunciata dopo la costituzione delle parti, anche se prima della formale apertura del dibattimento, va considerata sentenza dibattimentale; la qualificazione formale 'predibattimentale' non esclude automaticamente la sindacabilità ove la decisione si fondi su valutazioni di merito.
  • In presenza di lacune o contraddizioni nella motivazione relative alla decorrenza dei termini per la querela, la Cassazione è incline ad annullare e a rinviare gli atti al giudice di merito per un nuovo esame.
  • Per evitare rischi processuali in casi analoghi, il giudice di merito deve documentare e descrivere il contenuto delle comunicazioni (PEC, inviti, atti ritirati) su cui si fonda la dichiarazione di piena conoscenza da parte della persona offesa.

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