Cassazione Civile, Ordinanza n. 17137/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La vicenda origina dall’opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato intimato a una cliente il pagamento di compensi professionali in favore del proprio difensore, per attività svolta in tre procedimenti collegati alla richiesta di pagamento di tre polizze vita nei confronti di una compagnia assicurativa. Il tribunale ha accolto solo in parte l’opposizione: ha ritenuto illegittimo il frazionamento delle domande giudiziali promosse nell’interesse della cliente, ha quindi considerato la prestazione professionale come sostanzialmente unitaria e ha rideterminato il compenso su base unitaria, revocando il decreto ingiuntivo ma riconoscendo comunque un credito, seppure notevolmente inferiore a quello monitoriamente richiesto. La cliente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il tribunale condannato la ricorrente alle spese come se fosse totalmente soccombente, nonostante la riduzione del credito azionato dal professionista e la conseguente soccombenza solo parziale o reciproca; 2) vizio motivazionale in ordine alla soccombenza, per non aver il giudice spiegato la ragione della condanna integrale alle spese nonostante l’accoglimento dell’eccezione sul frazionamento; 3) omesso rilievo del criterio di causalità nella regolazione delle spese; 4) omessa pronuncia o mancata valutazione della dedotta responsabilità dell’avvocato per violazione dei doveri informativi in ordine all’opportunità di riunire i procedimenti, profilo che avrebbe inciso sul rapporto e sulla quantificazione del compenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la valutazione delle spese va compiuta sull’esito finale della controversia: anche se il decreto viene revocato e il credito viene ridotto, l’opponente può essere condannato alle spese se risulta soccombente nel merito sulla pretesa residua. Il giudice di merito, nel caso concreto, aveva correttamente escluso le spese della fase monitoria e aveva liquidato solo quelle dell’opposizione assumendo come parametro il valore della somma effettivamente riconosciuta, non quello originariamente preteso. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la compensazione delle spese, anche in presenza di soccombenza reciproca, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché formulato come vizio motivazionale/omessa pronuncia con richiamo non coerente al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; inoltre la Corte ha osservato che il tribunale aveva comunque esaminato il tema della mancata proposizione di una domanda unitaria e della conseguente liquidazione del compenso. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, ma la compensazione totale o parziale resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice di merito nei casi ammessi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo che lo invochi deve essere coerentemente costruito come censura sul vizio di motivazione nei limiti oggi consentiti; non può essere usato in modo improprio per denunciare omessa pronuncia.
L’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio di merito sul credito, il cui esito finale governa anche la disciplina delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell’impugnazione.
Massime di principio
- L’opposizione a decreto ingiuntivo non si esaurisce nella verifica della ritualità del ricorso monitorio, ma apre un ordinario giudizio di merito sulla pretesa creditoria; perciò le spese vanno regolate avendo riguardo all’esito complessivo della lite.
- Se il decreto ingiuntivo viene revocato ma il credito del monitorio viene comunque riconosciuto, sia pure in misura inferiore, l’opponente può risultare soccombente nel merito e sopportare le spese del giudizio di opposizione.
- La mera riduzione quantitativa della pretesa non implica automaticamente soccombenza reciproca né obbliga il giudice a compensare le spese; la valutazione sulla compensazione e sulla misura della ripartizione resta discrezionale, nei limiti di legge.
- Il vizio di omessa pronuncia deve essere denunciato in modo coerente con il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; non è ammissibile mascherarlo come vizio motivazionale o di violazione di legge.
- La determinazione del compenso professionale e delle spese processuali può essere parametrata al valore della pretesa effettivamente riconosciuta, quando il giudice accerti che la richiesta originaria era in parte non dovuta o eccessiva.
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