Cassazione Penale, Ordinanza n. 37659/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 25 ottobre 2018, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di lesioni personali perché estinto per prescrizione, confermando invece la responsabilità penale per il reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva, accertato in data 13 settembre 2014. Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, vizi di motivazione e mancata valutazione di una prova decisiva. La Corte di cassazione rilevava però che il ricorso era affetto da assoluta genericità, poiché, pur essendo intestato all'odierno ricorrente e recando il numero di ruolo della sentenza impugnata, trattava della posizione di un soggetto diverso e di fatti e contestazioni differenti da quelli relativi al Bevilacqua.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità, rilevando che il gravame riguardava un soggetto e vicende processuali diversi rispetto a quelli dell'imputato indicato nel ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma, per quanto qui rileva, la decisione di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni personali e aveva confermato la responsabilità per ricettazione.
Norme richiamate
richiamato implicitamente quale base della contestazione di ricettazione confermata in appello; la sentenza non sviluppa ulteriori questioni interpretative sulla norma
non citato espressamente nel testo, ma il fatto è qualificato come reato di lesioni personali; il giudizio di legittimità non affronta il merito della fattispecie
non citato espressamente nel testo, ma i motivi dedotti sono qualificati come vizi di motivazione e mancata valutazione di una prova decisiva, cioè doglianze tipiche del ricorso per cassazione
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità
la decisione di appello ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato di lesioni personali, cioè per estinzione del reato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e riferito alla sentenza e alla posizione processuale effettivamente impugnate; se il gravame, pur formalmente intestato alla parte corretta, sviluppa censure relative a un soggetto diverso o a fatti diversi, è inammissibile per assoluta genericità.
- La deduzione di vizi di motivazione e di mancata valutazione di una prova decisiva non è sufficiente se il ricorso non consente di individuare con precisione la decisione impugnata e il thema decidendum.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in mancanza di cause ostative, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso non incide sulla decisione di merito già assunta nei gradi precedenti, che resta ferma nei punti non investiti da un valido gravame.
Come è indicizzato
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