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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35530/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una società proprietaria di un fondo contro i proprietari del fondo confinante, deducendo la violazione delle norme sui distacchi delle costruzioni dal confine e chiedendo l'arretramento o la demolizione delle opere ritenute illegittimamente collocate. Il tribunale aveva accolto la domanda, aderendo alla consulenza tecnica d'ufficio sulla individuazione del confine; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che il confine reale fosse diverso da quello accertato in primo grado, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi di causa, tra cui la situazione dei luoghi, la soletta di base di un edificio demolito e la presenza di una recinzione. La società attrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione di legge per avere la corte territoriale aderito sic et simpliciter alle mappe catastali, trascurando il più ampio accertamento svolto dal consulente; con il secondo, ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha lamentato l'omesso o erroneo apprezzamento di elementi di fatto ritenuti decisivi per la determinazione del confine; con il terzo ha dedotto violazione di legge per avere la corte d'appello ritenuto coincidente la linea di confine con la recinzione, assumendo invece che la recinzione potesse essere posta anche all'interno della proprietà. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché diretti, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del confine, attività preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato inoltre la tardività della memoria depositata da una delle controricorrenti, non considerabile ai fini della decisione. Ha confermato la valutazione della corte d'appello sulla determinazione del confine, affermando che la critica proposta dalla ricorrente si risolveva in un mero dissenso rispetto all'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di tutti i controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    termine ex art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata oltre il termine non può essere presa in considerazione.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso non può essere utilizzato per trasformare in censura di legittimità un mero dissenso sulla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La doglianza sul vizio motivazionale è inammissibile quando mira a ottenere una diversa valutazione degli elementi di prova e non evidenzia un effettivo vizio nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, contesta l'accertamento di fatto e non l'erronea applicazione della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle risultanze di fatto, poiché tale sindacato appartiene al giudice di merito.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale etichetta, miri in realtà a contestare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice territoriale.
  • Il giudice di merito può determinare il confine tra fondi anche mediante un complessivo apprezzamento indiziario e presuntivo degli elementi risultanti dagli atti e dallo stato dei luoghi.
  • La presenza di una recinzione non implica di per sé la coincidenza con il confine, ma può costituire un elemento di conferma da valutare unitamente agli altri dati probatori.
  • La tardività della memoria depositata oltre il termine processuale comporta la sua irrilevanza ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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