Cassazione Penale, Sentenza n. 25513/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 83 del D.L. 18/2020 (sospensione dei termini processuali per emergenza COVID) e dell'art. 585 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato la sospensione dei termini e che, per un errore nella indicazione della data di deposito (8/8/2020 indicato anziché 8/6/2020), aveva dichiarato inammissibile l'appello quando, invece, l'atto sarebbe stato tempestivo e dunque ammissibile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che, benché la Corte d'Appello avesse dichiarato inammissibile l'appello presentato dall'avv. Beccio, un diverso ricorso era stato validamente proposto dall'avv. Tecce (altro difensore) e quello era stato comunque giudicato nel merito dalla Corte territoriale. Successivamente, con udienza del 9 dicembre 2021, la Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza di merito perché il reato si era estinto per prescrizione. In data 24 marzo 2022 l'avv. Tecce, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso; tale rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Disciplina la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza COVID; la difesa sosteneva che tale sospensione avesse esteso il termine di deposito dell'appello rendendolo tempestivo, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la questione alla luce della successiva rinuncia e dell'annullamento per prescrizione.
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla disciplina dei termini e delle impugnazioni; la questione sulla corretta interpretazione della sospensione dei termini è stata proposta ma non ha avuto esito favorevole per il ricorrente a causa della successiva evoluzione del giudizio.
Cod. proc. pen., art. 591, co. 1, lett. d)
Prevede che la rinuncia all'impugnazione determini l'inammissibilità del ricorso: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il difensore munito di procura speciale ha rinunciato al ricorso.
Autorizza la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa, il versamento di somme alla cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e 1.000 euro alla cassa delle ammende in applicazione di questa norma.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza richiamata in relazione alla valutazione della colpa che giustifica l'irrogazione della somma alla cassa delle ammende; utilizzata per motivare la sanzione pecuniaria supplementare.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore munito di procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; verificare sempre chi ha effettivamente titolo e procura a disporre dell'impugnazione.
- La sospensione dei termini processuali per emergenza (es. art. 83 D.L. 18/2020) può incidere sui termini di impugnazione, ma la sua efficacia va accertata caso per caso e non preclude che eventi successivi (es. estinzione del reato per prescrizione o rinuncia) rendano la questione processuale priva di interesse.
- In presenza di più difensori e di più impugnazioni parallele, le risultanze devono essere distinte: l'inammissibilità di un singolo atto difensivo non impedisce che un altro atto, ritualmente proposto da altro difensore, sia esaminato e produca effetti.
- Eventuali vizi formali o controversie sulla decorrenza dei termini dovrebbero essere tempestivamente sollevati e documentati; tuttavia, se il ricorso diventa privo di interesse per sopravvenuta estinzione del reato o per rinuncia, il civismo della questione può essere superato e il ricorrente può essere condannato a spese e sanzioni.
- Prima di rinunciare o di proporre ricorso, è fondamentale valutare la presenza di procure speciali e la situazione processuale complessiva (altri ricorsi pendenti, rischio prescrizione, impugnazioni già ammesse) per evitare inaspettate conseguenze economiche.
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