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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11825/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in primo e secondo grado ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che aveva confermato la condanna per furto aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava il preteso vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La ricorrente ha quindi contestato la dosimetria della pena, non la responsabilità per il fatto-reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla graduazione della pena non sia consentita in sede di legittimità, perché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata congrua e sufficientemente argomentata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del furto oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    Richiamato come aggravante contestata nel reato di furto.

  • art. 132 c.p.

    Indicata come parametro legale cui il giudice di merito deve attenersi nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Indicata come parametro legale per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della commisurazione della pena.

Massime di principio

  • La censura sulla mera eccessività della pena, quando investe la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio, non è di per sé deducibile in cassazione se non si traduce in una reale violazione di legge o in una motivazione del tutto mancante o apparente.
  • La graduazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che deve esercitarlo alla luce dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • È sufficiente, ai fini della legittimità della dosimetria della pena, che il giudice di merito indichi in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario un esame analitico di tutti i parametri astrattamente applicabili.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato e comunque non consentito in sede di legittimità, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con gli effetti accessori previsti dalla legge.
  • La decisione non incide sull'affermazione di responsabilità già confermata nei precedenti gradi, ma soltanto sulla valutazione del motivo relativo al trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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