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Sentenza

Sentenza del 22/12/2017 n. 30817 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego del rimborso ICI versata per gli anni 2005-2010, sostenendo che il fabbricato fosse esente perché accatastato nella categoria catastale D/10, propria degli immobili strumentali alle attività agricole. La contribuente ha denunciato la violazione del D.L. n. 208 del 2008, art. 23, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, contestando alla CTR di non avere applicato il principio secondo cui gli immobili classificati A/6 o D/10, ove tale classificazione rifletta il riconoscimento della ruralità, non sono soggetti a ICI. Il Comune sosteneva invece la debenza dell’imposta, rilevando che il fabbricato era concretamente utilizzato per attività alberghiera, estranea a quella agricola.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito accogliendo la domanda originaria di rimborso. Ha stabilito che, finché il fabbricato conserva la classificazione catastale D/10, esso è automaticamente escluso dall’imponibilità ICI, senza che il giudice tributario possa disapplicare incidentalmente tale classamento sulla base dell’uso concreto dell’immobile. L’eventuale diversa destinazione o l’assenza dei requisiti di ruralità devono essere fatte valere mediante la specifica variazione o impugnazione del classamento catastale. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; il Comune è stato condannato a rimborsare alla contribuente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.900 euro, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2

    Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati.

    La norma individua il presupposto generale dell'ICI nel possesso di fabbricati, ma deve essere letta insieme alle disposizioni che escludono dall'imponibilità gli immobili privi della qualifica fiscale di fabbricato, come quelli riconosciuti rurali.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettera a)

    Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

    La nozione di fabbricato rilevante ai fini ICI è collegata alla classificazione catastale, che assume un ruolo determinante nell'individuazione dell'imponibilità.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14

    Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.

    La disposizione, qualificata come norma di interpretazione autentica, esclude dall'ICI gli immobili che possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla normativa speciale. Secondo la sentenza, quando tali requisiti risultano già riconosciuti dal classamento catastale A/6 o D/10, l'esclusione opera automaticamente.

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni

    Deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola.

    La norma definisce i requisiti fiscali della ruralità, includendo gli immobili destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.

  • Codice civile, art. 2135

    La disposizione delimita l'attività agricola cui devono essere strumentali le costruzioni per poter beneficiare del riconoscimento della ruralità.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 17 e 20

    La variazione del classamento e l'obbligo di denuncia delle modifiche catastali rilevano ai fini della corretta qualificazione dell'immobile. Tuttavia, finché il classamento D/10 non viene modificato, il giudice tributario non può disapplicarlo incidentalmente nel giudizio sul rimborso ICI.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Ha costituito il fondamento processuale del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la controversia nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per l'ICI, la classificazione catastale A/6 o D/10, quando attribuita in ragione della ruralità dell'immobile, comporta l'esclusione automatica dall'imposta.
  • L'uso concreto dell'immobile non consente al giudice tributario di disapplicare incidentalmente il classamento catastale vigente: l'eventuale diversa destinazione deve essere formalizzata attraverso la procedura di variazione catastale o contestata davanti all'autorità competente.
  • Il Comune che intenda assoggettare a ICI un immobile classificato A/6 o D/10 deve prima contestare specificamente tale classificazione; non è sufficiente dimostrare soltanto che l'immobile sia utilizzato, di fatto, per un'attività diversa da quella agricola.
  • Se l'immobile non è accatastato, il contribuente può chiedere il rimborso ICI dimostrando direttamente la sussistenza dei requisiti di ruralità previsti dalla legge.
  • Il contribuente che invoca l'esenzione deve verificare che la categoria catastale rifletta effettivamente il riconoscimento della ruralità e, in caso contrario, deve promuovere tempestivamente la variazione o l'impugnazione del classamento.

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