Sentenza del 22/12/2017 n. 242 - Comm. Trib. Prov. Novara
Procedura - Avviso di accertamento - IRES - IVA - IRAP. Sottoscrizione di atto di imposizione. Delega al Funzionario firmatario dell'avviso di accertamento - Validità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità degli avvisi di accertamento sostenendo l'illegittimità della loro sottoscrizione, poiché effettuata da un funzionario delegato privo di qualifica dirigenziale. La questione riguardava quindi la validità della delega conferita dal Capo dell'Ufficio e, in particolare, se l'art. 42 del D.P.R. 600/1973 richiedesse che il funzionario delegato appartenesse alla fascia dirigenziale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'art. 42 del D.P.R. 600/1973 consente al Capo dell'Ufficio di delegare la sottoscrizione dell'atto a un altro impiegato della carriera direttiva, senza richiedere necessariamente una qualifica dirigenziale. Pertanto, l'avviso sottoscritto dal funzionario delegato è valido se la delega proviene dal Capo dell'Ufficio e rispetta i limiti previsti dalla legge. Eventuali irregolarità nella nomina del funzionario riguardano un profilo distinto e non incidono, di per sé, sulla validità dell'atto impositivo.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. 600/1973
L'atto deve essere sottoscritto dal "Capo dell'Ufficio" o da "altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".
La norma non impone che il funzionario delegato abbia qualifica dirigenziale. È sufficiente che sia un impiegato appartenente alla carriera direttiva e che la delega sia conferita dal Capo dell'Ufficio nel rispetto dei limiti normativi.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non è invalido per il solo fatto di essere stato sottoscritto da un funzionario non dirigente, purché questi sia stato validamente delegato dal Capo dell'Ufficio.
- La verifica deve concentrarsi sull'esistenza, sulla provenienza e sui limiti della delega, non soltanto sulla qualifica dirigenziale del firmatario.
- Eventuali vizi nella nomina o nell'inquadramento del funzionario delegato costituiscono una questione distinta e, di regola, non determinano automaticamente la nullità dell'avviso.
- La contestazione della sottoscrizione può avere esito favorevole al contribuente solo se viene dimostrata l'assenza della delega, l'incompetenza del delegante o il superamento dei limiti della delega prevista dalla legge.
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