Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/12/2017 n. 448 - Comm. Trib. Prov. Savona

ICI - Lega Navale Italiana - esenzione ex art. 7, co. primo lett. i), D.Lgs. 504/92 - Non compete

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992. Gli immobili posseduti dalla sezione locale della LNI sono stati considerati soggetti all'imposta comunale, alla luce del carattere prevalentemente commerciale dell'attività svolta e dei principi interpretativi introdotti dall'art. 2-bis del D.L. 203/2005, come sostituito dall'art. 39 del D.L. 223/2006 e convertito dalla L. 248/2006.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La LNI sosteneva l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta comunale prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, presumibilmente in ragione della natura non commerciale dell'ente e delle attività svolte. L'esenzione è stata negata perché gli immobili erano utilizzati per corsi organizzati a pagamento, con tariffe non meramente simboliche né limitate alla copertura dei costi. Tale modalità di esercizio è stata ritenuta indicativa di un prevalente scopo commerciale.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 504/1992

    L'esenzione dall'imposta comunale per gli immobili utilizzati da enti non commerciali non opera quando l'attività concretamente esercitata presenta caratteristiche prevalentemente commerciali.

  • Art. 2-bis, D.L. 203/2005, come sostituito dall'art. 39, D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006

    La verifica dell'esenzione deve concentrarsi sulle modalità effettive di svolgimento dell'attività, considerando elementi quali il pagamento di corrispettivi non simbolici e non semplicemente destinati a coprire i costi.

Massime di principio

  • La qualifica formale di ente non commerciale o associativo non è sufficiente, da sola, a ottenere l'esenzione: occorre verificare concretamente come vengono utilizzati gli immobili e svolte le attività.
  • Corsi o servizi offerti a pagamento con tariffe ordinarie o non meramente simboliche possono far presumere un'attività commerciale, soprattutto quando producono un margine economico o non sono limitati al semplice rimborso dei costi.
  • Per valutare l'esenzione è necessario esaminare le modalità complessive dell'attività: struttura dei prezzi, destinatari, modalità di accesso, equilibrio economico, concorrenza con operatori commerciali e destinazione effettiva dell'immobile.
  • L'esenzione può essere negata anche quando l'attività persegua finalità associative o istituzionali, se la gestione concreta dell'immobile assume carattere prevalentemente commerciale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.