Sentenza del 22/12/2017 n. 327 - Comm. Trib. Prov. Como
Accertamento - Ristretta base sociale - Distribuzione ai soci degli utili extra-bilancio accertati nei confronti della società - Non costituisce doppia presunzione - Onere della prova posto a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento riguardava la presunzione di distribuzione pro-quota ai soci degli utili extracontabili definitivamente accertati nei confronti della società. Il contribuente contestava, in sostanza, che tale attribuzione potesse fondarsi sulla ristrettezza della base sociale, ritenendola una doppia presunzione non sufficiente a dimostrare l'effettiva percezione degli utili.
La decisione
La presunzione è stata ritenuta legittima. Il fatto noto non consiste nella mera esistenza dei maggiori redditi accertati induttivamente alla società, ma nella ristrettezza della compagine sociale e nei conseguenti vincoli di solidarietà, collaborazione e reciproco controllo tra i soci. Da tali elementi può essere presunta la distribuzione pro-quota degli utili extra-bilancio. Il contribuente conserva comunque la possibilità di fornire prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ai soci.
Norme richiamate
Principi in materia di accertamento delle imposte sui redditi e presunzioni
È legittima la presunzione di attribuzione "pro-quota" ai soci degli utili extra-bilancio definitivamente accertati nei confronti della società.
Nelle società a ristretta base sociale, la ristretta compagine e il reciproco controllo tra soci possono costituire il fatto noto idoneo a presumere la distribuzione degli utili extracontabili, senza che ciò integri una doppia presunzione.
Massime di principio
- Nelle società con pochi soci, l'accertamento definitivo di utili extracontabili in capo alla società può comportare, per presunzione, l'imputazione pro-quota degli utili ai soci.
- La presunzione non si fonda esclusivamente sui maggiori ricavi societari, ma soprattutto sulla ristrettezza della base sociale e sui rapporti di solidarietà e reciproco controllo tra i soci.
- Il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova concreta che gli utili non siano stati distribuiti, ad esempio dimostrando il loro impiego nella società o l'assenza di disponibilità personale.
- In situazioni analoghe, la difesa deve concentrarsi sulla prova contraria della mancata distribuzione, non soltanto sulla contestazione astratta dell'esistenza di una doppia presunzione.
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