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Sentenza

Sentenza del 22/12/2017 n. 438 - Comm. Trib. Prov. Savona

RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento - indicazione degli estremi delle cartelle intimate e degli altri elementi previsti per legge - motivazione - sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la sufficienza della motivazione di un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602/1973. In particolare, si discuteva se l'atto dovesse indicare in modo adeguato gli estremi delle cartelle di pagamento intimate e gli ulteriori elementi prescritti dalla legge e dai decreti ministeriali che disciplinano il contenuto dell'intimazione, inclusi il responsabile del procedimento e il termine per proporre ricorso.

La decisione

L'intimazione di pagamento è stata ritenuta sufficientemente motivata quando contiene tutti gli elementi previsti dai decreti ministeriali applicabili e dalla normativa di riferimento, compresi gli estremi delle cartelle richiamate, il responsabile del procedimento e il termine entro cui proporre ricorso. Dal testo fornito non risultano indicati né l'esito formale del giudizio né le generalità delle parti; pertanto non è possibile determinare con certezza chi abbia ottenuto una pronuncia favorevole.

Norme richiamate

  • Art. 50, commi 2 e 3, D.P.R. n. 602/1973

    L'intimazione di pagamento è valida e adeguatamente motivata se rispetta i requisiti formali e informativi previsti dalla disciplina applicabile, consentendo al destinatario di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa.

  • Decreti ministeriali disciplinanti il contenuto dell'intimazione di pagamento

    Il rispetto degli elementi prescritti dai decreti ministeriali, inclusi l'indicazione del responsabile del procedimento e del termine per ricorrere, concorre a rendere sufficiente la motivazione dell'atto.

Massime di principio

  • Un'intimazione di pagamento non deve necessariamente contenere una motivazione autonoma e dettagliata se richiama in modo chiaro le cartelle e gli altri atti presupposti, rendendoli identificabili e conoscibili dal destinatario.
  • La motivazione è normalmente sufficiente quando l'atto contiene tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge e dai decreti ministeriali applicabili, tra cui gli estremi delle cartelle, il responsabile del procedimento e il termine per proporre ricorso.
  • Per contestare efficacemente un'intimazione occorre verificare non solo l'esistenza della pretesa, ma anche l'assenza o l'insufficienza di uno specifico elemento obbligatorio e l'effettivo pregiudizio arrecato al diritto di difesa.
  • La valutazione concreta dipende dal contenuto dell'atto e dalla possibilità per il destinatario di comprendere origine, importo e titolo della pretesa; un atto formalmente completo può essere considerato adeguatamente motivato anche senza ulteriori spiegazioni.

Testo integrale

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