Sentenza del 22/12/2017 n. 441 - Comm. Trib. Prov. Savona
IVA - Diniego di rimborso - ritardata presentazione delle dichiarazioni per anni precedenti quello per cui si chiede rimborso - mancata considerazione del credito d'imposta in esse risultante, da parte dell'ufficio, avendole ritenute omesse - Prevalenza del principio comunitario posto dall'art. 183 della Direttiva n. 2006/112/CEE - Essenzialità del riscontro dell'esistenza del credito - Illegittimità del diniego
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego del rimborso IVA fondato sul fatto che le dichiarazioni relative agli anni precedenti erano state presentate oltre 90 giorni dalla scadenza ordinaria e, pertanto, erano state considerate omesse. L'Ufficio aveva conseguentemente rifiutato di riconoscere il credito d'imposta risultante da tali dichiarazioni, senza considerare che il credito era stato evidenziato e che la sua effettiva esistenza non risultava contestata.
La decisione
La sentenza ha ritenuto illegittimo il diniego. È stato riconosciuto il diritto al rimborso del credito IVA maturato negli anni precedenti, anche se le relative dichiarazioni erano state presentate tardivamente oltre il termine di 90 giorni. Secondo il principio unionale di neutralità dell'IVA, rileva essenzialmente l'esistenza effettiva del credito e la possibilità per l'Amministrazione di verificarlo; il mero ritardo nella presentazione delle dichiarazioni non può determinare automaticamente la perdita del diritto al rimborso.
Norme richiamate
Art. 183 della Direttiva 2006/112/CE
La norma, espressione del principio di neutralità dell'IVA, impone di tutelare il diritto alla detrazione e al rimborso quando il credito effettivamente esiste. Gli Stati possono disciplinare le modalità del rimborso, ma non possono comprimere il diritto sostanziale mediante formalità sproporzionate.
Art. 2, comma 7, del DPR 322/1998
La dichiarazione presentata oltre 90 giorni dal termine ordinario è considerata omessa ai fini sanzionatori e procedurali; tuttavia, tale qualificazione non comporta automaticamente l'inesistenza del credito IVA né la perdita del diritto al rimborso, se il credito è reale e verificabile.
Massime di principio
- Il ritardo superiore a 90 giorni nella presentazione della dichiarazione IVA non determina automaticamente la perdita del credito d'imposta, purché il credito sia effettivamente esistente e adeguatamente documentabile.
- Nel valutare un rimborso IVA deve prevalere la sostanza economica sulla mera irregolarità formale: l'Amministrazione deve verificare l'esistenza del credito prima di negarlo.
- Il diniego non può fondarsi esclusivamente sulla tardività o sulla qualificazione della dichiarazione come omessa, se il credito risulta dalla documentazione contabile e non è specificamente contestato.
- Il contribuente deve comunque essere in grado di dimostrare l'origine, la continuità e l'ammontare del credito attraverso dichiarazioni, registri IVA, fatture, liquidazioni periodiche e altra documentazione pertinente.
- La tutela non è automatica in presenza di irregolarità: il principio opera quando l'inosservanza formale non impedisce i controlli e non compromette la prova dell'effettiva spettanza del credito.
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