Cassazione Penale, Sentenza n. 44609/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del GIP del 15/10/2021 che, in sede esecutiva, ha applicato la continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più sentenze irrevocabili relative a reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, evasione e violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; il gravame sostiene che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente applicato due volte la diminuzione di un terzo della pena riconosciuta per la scelta del rito abbreviato e ha altresì applicato indebitamente tale diminuzione a una sentenza pronunciata con rito ordinario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato errori di diritto nella rideterminazione della pena operata dal giudice dell'esecuzione: il giudice non ha individuato quale tra i reati uniti doveva considerarsi "più grave" e ha applicato la diminuzione di un terzo in modo errato (duplicando la riduzione già operata per il rito abbreviato e applicandola anche a una condanna pronunciata con rito ordinario). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in executivis l'istituto della continuazione tra più sentenze irrevocabili e di rideterminare le pene; il giudice deve scorporare i reati già uniti in continuazione nel giudizio di cognizione, individuare la pena inflitta per il reato più grave e poi operare aumenti autonomi per i reati satellite
Prevede la riduzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato; la Corte precisa che tale diminuzione va applicata soltanto alle sentenze pronunciate con il rito abbreviato e non può essere duplicata: il giudice dell'esecuzione deve indicare esplicitamente di avere detratto la riduzione, che è aritmeticamente predeterminata
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato in relazione alla modalità con cui il giudice della cognizione può avere unificato più violazioni in continuazione; la Corte richiama il principio per l'obbligo del giudice dell'esecuzione di scorporare reati già riuniti e considerare la pena fissata per la violazione più grave
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Norma di carattere attuativo richiamata nel ricorso; la Corte non ne fornisce una disamina autonoma nel testo, ma la menziona nel quadro delle norme che regolano la rideterminazione in sede esecutiva
Massime di principio
- Quando si applica la continuazione in sede esecutiva tra sentenze distinte, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati che il giudice della cognizione aveva già riunito in continuazione e individuare quale reato/condanna costituisce la pena base
- La pena base da prendere in considerazione è quella inflitta dal giudice di cognizione per il reato più grave; gli aumenti per i reati satellite devono essere determinati ex novo dall'esecutore
- La riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato si applica soltanto alle sentenze effettivamente pronunciate con tale rito e va computata una sola volta; non può essere duplicata o estesa a sentenze pronunciate con rito ordinario
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare espressamente di aver applicato la riduzione per il rito abbreviato (il quantum essendo aritmeticamente predeterminato) e rendere comprensibili i passaggi logici e aritmetici della rideterminazione della pena
- L'omessa o errata applicazione delle regole indicate comporta l'annullamento dell'ordinanza di rideterminazione e il rinvio per nuovo giudizio
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