Cassazione Penale, Sentenza n. 5804/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 (dichiarazione annuale 2015). Denuncia, in sintesi: 1) vizio di motivazione e violazione della norma penale per mancanza dell'elemento psicologico, atteso che l'omesso versamento sarebbe derivato da una crisi irreversibile dell'impresa (concorrenza di catene low-cost e calo dello shopping fisico) culminata nel fallimento; produce anche precedente decisione che attesterebbe lo spogliamento dei beni personali per tentare di salvare le società; 2) vizio di motivazione per non avere i giudici valorizzato le difficoltà finanziarie e le deposizioni a sostegno; 3) violazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non avere riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile per genericità. In particolare: le prime due doglianze (crisi d'impresa/crisi di liquidità) sono ritenute generiche e non supportate dalle allegazioni e prove necessarie a dimostrare che la crisi fosse imprevedibile, non imputabile all'imprenditore e non superabile con misure ordinarie o straordinarie; la Corte territoriale aveva già concluso che la crisi derivava da scelte imprenditoriali e congiuntura di mercato (rientranti nel rischio d'impresa) e non da eventi eccezionali. Quanto al terzo motivo, anche questo è ritenuto generico: la Corte di appello aveva valutato negativamente la particolare tenuità (omesso versamento di oltre 38.000 euro, ritenuto non modesto rispetto ai parametri richiamati) e la non abitualità (pregresse condanne affini), motivazione ritenuta non irragionevole. Conseguenze processuali: dichiarata l'inammissibilità del ricorso; a norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è onerato delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (omesso versamento di ritenute o IVA). La Corte richiama la norma come fattispecie di riferimento per la condanna, evidenziando che per escludere la colpevolezza occorre provare che l'inadempimento dipenda da cause non imputabili all'imprenditore.
modifica art. 13 d.lgs. 74/2000 (d.lgs. 14/06/2024, n. 87) - comma 3-bis
«i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi»
La Corte rileva che la nuova disposizione riconduce la causa di non punibilità a ipotesi circoscritte (inesigibilità dei crediti, mancato pagamento da parte di terzi o pubbliche amministrazioni e impossibilità di esperire azioni idonee). Nel caso concreto tali presupposti non risultano sussistenti, per cui la modifica non muta l'esito.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ricorda i requisiti stringenti: limite edittale, congiunta sussistenza della particolare tenuità dell'offesa (valutata tramite modalità della condotta e esiguità del danno/pericolo) e della non abitualità del comportamento. Nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti entrambi gli indici-criterio.
Richiamato come criterio di valutazione dei parametri rilevanti per l'art. 131-bis (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, gravità, intensità del dolo/colpa, comportamento successivo).
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità: il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, salvo dolo o colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità (non ravvisata).
Massime di principio
- Per far valere che un'omissione fiscale è scusabile per crisi di liquidità è necessario allegare e provare che la crisi sia stata imprevedibile, imponderabile e non imputabile all'imprenditore (non riconducibile a scelte gestionali o al normale rischio d'impresa).
- La prova dovrà dimostrare l'impossibilità effettiva e inevitabile di adempiere (es. inesigibilità di crediti per accertata insolvenza di terzi, mancato pagamento da parte di pubbliche amministrazioni, documentazione su tentativi concreti e tempestivi di rimedio e su misure alternative esperite).
- Le difficoltà di mercato ordinarie (concorrenza, calo di fatturato, scelte imprenditoriali errate) difficilmente escludono la colpevolezza e sono frequentemente considerate rischio d'impresa non trasferibile sull'Erario.
- La nuova disciplina (comma 3-bis art. 13 d.lgs. 74/2000) circoscrive la causa di non punibilità a ipotesi specifiche; l'onere di allegazione e prova resta stringente.
- Per ottenere la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. occorre dimostrare con dati concreti la 'particolare tenuità' e la 'non abitualità': importi non modesti e precedenti penali affini ostano al riconoscimento; la condotta successiva al reato è un elemento valutabile ma, da solo, spesso insufficiente.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi con le motivazioni del provvedimento impugnato: deduzioni generiche o riproposizioni di argomenti già svolti sono causa di inammissibilità.
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