Cassazione Penale, Sentenza n. 8322/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Napoli, della loro responsabilità per concorso in rapina impropria. Gli avvocati deducevano violazioni di legge e vizi di motivazione: in particolare si sosteneva che le imputate (ad eccezione della Fedele) non avevano rinunciato al motivo di appello relativo alla qualificazione giuridica della condotta e che, pertanto, la fattispecie doveva essere riqualificata in furto con strappo (art. 624-bis c.p.). Per la sola Fedele si contestava la valutazione della credibilità della persona offesa e si chiedeva la derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 624-bis; inoltre veniva lamentato che non fosse stata riconosciuta la circostanza attenuante dell'art. 62, n. 4 c.p. in relazione al basso valore dei beni sottratti. Si sono richiamati anche profili di ammissibilità ai sensi dell'art. 521 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le appellanti (tranne la Fedele con limiti già indicati) avessero rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità, impedendo così la revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle prove; la ricostruzione di merito che ha evidenziato violenza diretta verso la vittima da parte di tutte le imputate non è sindacabile in cassazione quando siano stati rinunciati i motivi sulla responsabilità. La riqualificazione in furto con strappo è stata ritenuta impraticabile alla luce delle risultanze che indicano violenza volta a vincere la resistenza della persona offesa. La doglianza sulla mancata concessione dell'attenuante (art. 62 n.4) è coperta dalla rinuncia ai motivi di responsabilità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disposizione evocata in relazione ai presupposti di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le questioni dedotte fossero inammissibili per rinuncia dei motivi di responsabilità
Richiamato per la possibilità di estendere motivi non personali ai concorrenti; la Corte osserva che, pur con tale possibilità, qui non sussistono i presupposti per la derubricazione
Norma sul furto con strappo; invocata dai difensori per chiedere la derubricazione dalla rapina impropria, ma la Corte ha ritenuto che la violenza fosse diretta a vincere la resistenza della persona e non meramente alla cosa, configurando la rapina
Circostanza attenuante richiamata in relazione al valore contenuto dei beni sottratti; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla rinuncia ai motivi sulla responsabilità e quindi non sindacabile
Norma che prevede la condanna alle spese e il pagamento a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con determinazione equitativa di €3.000,00
Richiamato nella doglianza (valutazione della prova testimoniale/accusatoria); la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla valutazione della prova per effetto della rinuncia ai motivi di responsabilità
Massime di principio
- La rinuncia espressa nei motivi di appello relativi alla responsabilità preclude alla Cassazione il sindacato sulla ricostruzione di fatto e sulla valutazione delle prove, salvo questioni di diritto non incidenti sulla prova.
- La derubricazione della fattispecie penale (es. da rapina impropria a furto con strappo) è possibile solo se può essere fatta senza rimettere in discussione la valutazione probatoria decisiva; se richiede nuova valutazione delle prove, la richiesta è inammissibile quando i motivi sulla responsabilità sono stati rinunciati.
- Le circostanze rilevanti ai fini della pena (attenuanti/aggravanti) rientrano nella dimensione del fatto e, se la parte ha rinunciato a contestare la responsabilità, anche tali censure risultano assorbite e non possono essere riesaminate in cassazione, salvo che la contestazione riguardi esclusivamente la quantificazione della pena.
- Quando uno dei concorrenti mantiene una censura personale (non rinunciata), talune questioni di qualificazione giuridica possono essere valutate anche rispetto agli altri concorrenti per effetto dell'art. 587 c.p., ma solo se la necessaria interlocuzione non richiede la rinnovazione della prova o diversa valutazione probatoria.
- In caso di ricorsi dichiarati inammissibili, il giudice di legittimità può condannare alle spese e comminare il versamento alla Cassa delle ammende secondo i criteri dell'art. 616 c.p.p.; ciò deve essere tenuto presente nella valutazione del rapporto rischio/beneficio di proporre ricorso
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