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Ordinanza

Ordinanza n. 1954/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.D.S. n. 624 del 5 marzo 2025, graduatorie regionali di immissione in ruolo e successivo D.D.S. n. 903 del 12 maggio 2025, nella parte in cui il ricorrente è stato depennato o escluso per mancanza del requisito dei due anni di servizio nelle scuole regionali dopo l'abilitazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti di indizione e aggiornamento delle graduatorie regionali per l'immissione in ruolo relative all'anno scolastico 2024/2025, nonché le graduatorie nelle quali è stato depennato o escluso. Ha contestato anche gli atti presupposti, i giudizi e le valutazioni eventualmente posti a fondamento dell'esclusione, deducendo l'illegittimità del mancato inserimento e chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti. Il giudizio non è stato definito nel merito perché il ricorso era stato notificato all'amministrazione e soltanto a una delle persone collocate utilmente nella graduatoria, mentre risultavano controinteressati tutti i soggetti ammessi al ruolo con punteggio pari o inferiore a quello del ricorrente, pari a 22.

La decisione

Il TAR non ha deciso i motivi di legittimità né la domanda risarcitoria. Ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati utilmente collocati nella procedura con punteggio pari o inferiore a 22. Considerato l'elevato numero dei destinatari, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato. La parte ricorrente deve effettuare le notifiche entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza e depositare la prova degli adempimenti entro dieci giorni dal perfezionamento delle notifiche. L'Assessorato deve pubblicare la documentazione e l'elenco nominativo dei controinteressati secondo le modalità indicate, mantenendola online sino alla pubblicazione della sentenza e rilasciando attestazione dell'avvenuta pubblicazione. La trattazione del merito è stata rinviata alla prima udienza pubblica del 3 dicembre 2026. Il TAR ha avvertito che il mancato rispetto dei termini per la notifica e il deposito comporterà la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile

    Disciplina l'integrazione del contraddittorio e impone il rispetto dei termini assegnati dal giudice, prevedendo l'improcedibilità in caso di mancata notificazione e deposito.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    il giudice dichiara il ricorso improcedibile

    Richiamato quale fondamento processuale della conseguenza derivante dal mancato adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a. per autorizzare e disciplinare la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 151 c.p.c.

    Richiamato quale disposizione sulle forme di notificazione autorizzate dal giudice, in combinato disposto con le norme del processo amministrativo.

  • art. 16 l.r. Sicilia 6 maggio 1976, n. 53, come modificato dall'art. 16 l.r. Sicilia 16 ottobre 2019, n. 17

    Indicato nel provvedimento quale base normativa della pubblicazione delle graduatorie regionali di immissione in ruolo.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità di soggetti collocati utilmente in una graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i controinteressati la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall'accoglimento della domanda.
  • Qualora il numero dei controinteressati renda eccessivamente gravosa la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, indicando i contenuti e le modalità necessarie a garantire la conoscibilità dell'azione.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio deve essere adempiuto entro i termini fissati dal giudice sia quanto alla notificazione sia quanto al successivo deposito della prova; l'inottemperanza determina l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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