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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17003/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 comma 2 lett. b) e 2-bis D.Lgs. 30/04/1992 n.285) per aver guidato con tasso alcolemico rilevato 1,12 g/l (prima prova) e 1,15 g/l (seconda prova) e per aver provocato un incidente. Il ricorrente deduceva che la discordanza tra prima e seconda misura (valore più alto alla seconda prova) era spiegabile solo con interferenze estranee: inalazione di gas metano diffusosi dopo l'urto con tubature del gas e assunzione del farmaco "Rediff 22" (contenente alcol butilico), oltre all'applicabilità della curva di Widmark che secondo il ricorrente rendeva impossibile che il secondo valore fosse più alto se l'assunzione fosse avvenuta almeno 64 minuti prima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondati i motivi. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui non sussiste prova dell'esatto momento di assunzione e che la curva di Widmark non consente valutazioni assolute, variando significativamente tra i soggetti e in relazione a fattori come la ripienezza gastrica. Inoltre è stato ritenuto carente il concreto riscontro probatorio delle interferenze invocate: mancavano misurazioni in loco della concentrazione di metano e studi certi sulla interferenza del farmaco. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto non censurabile la decisione dei giudici di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186

    Norma sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza; applicata per la condanna dell'imputato in base alle misurazioni del tasso alcolemico e all'aggravante per incidente stradale

  • D.M. 196/1990

    Richiamato quale riferimento tecnico in ordine ai fattori di influenza sulle prove dell'etilometro: indica che la presenza di gas metano in aria ambiente può essere fattore di influenza per prove estreme, ma nel caso concreto non è stata fornita prova della presenza/quantità in loco al momento del controllo

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'obbligo, a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa, di versare una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per la condanna a €3.000,00

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186

    Richiamata in relazione al principio applicativo per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha verificato l'assenza di elementi per escludere la colpa del ricorrente

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; Sez. 4, n. 4521 del 13/09/2018

    Principio secondo cui le tempistiche di assorbimento e smaltimento dell'alcol non sono determinabili astrattamente per tutti i casi: la "curva di Widmark" dà un andamento generale, ma la realtà varia da soggetto a soggetto e per molti fattori, pertanto non può essere utilizzata come criterio assoluto per escludere le misurazioni

Massime di principio

  • La curva di Widmark fornisce un andamento generale dell'assorbimento/altri ma non può da sola determinare la certezza sul momento di assunzione: è necessario valutare caso per caso tenendo conto di fattori individuali (ripienezza gastrica, metabolismo, etc.).
  • Per contestare efficacemente le rilevazioni strumentali dell'etilometro il difensore deve fornire prove concrete e specifiche di interferenza (es. misurazioni in loco della presenza di gas, analisi chimiche, studi scientifici sul farmaco), non ipotesi generiche.
  • La mancanza di misurazioni ambientali immediatamente contestuali (ad es. concentrazione di metano al momento del test) indebolisce la tesi difensiva sulle interferenze atmosferiche e rende più probabile la conferma della rilevazione strumentale.
  • Le censure già respinte in sede di merito e riproposte in cassazione senza nuovi elementi probatori hanno scarse probabilità di successo e possono determinare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
  • Oltre al merito, il ricorrente deve considerare il rischio di condanna alle spese processuali e di obblighi verso la Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa.

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