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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41656/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Roma che aveva rigettato le loro istanze di riparazione per la detenzione subita in relazione a contestazioni per reati con finalità di terrorismo e altri reati. Hanno dedotto inosservanza degli artt. 314, comma 1 e 643 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte della riparazione si è limitata a richiamare le risultanze dell'ordinanza cautelare e del riesame senza confrontarsi con le successive sentenze di merito assolutorie (incluse pronunce della Cassazione in fase cautelare), che avevano escluso l'associazione con finalità terroristiche, la natura istigatoria di alcuni documenti e l'aggravante terroristica; inoltre hanno contestato che la Corte abbia ritenuto ostativa la semplice appartenenza ideologica/anarchica, precedenti di polizia o rapporti con terzi (es. frequentazione del centro sociale Bencivenga e contatti con Alfredo Cospito) senza verificare il nesso causale tra tali elementi e la misura custodiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma. La Cassazione ha rilevato che il giudice della riparazione non ha applicato correttamente i principi richiesti: il giudice dell'indennizzo deve valutare autonomamente le emergenze processuali ex ante ma non può attribuire efficacia ostativa a condotte o elementi che sono stati esclusi o non provati nella sentenza di merito senza esplicitare il rapporto causale con la privazione della libertà. La Corte ha rimarcato l'obbligo di verificare se gli elementi richiamati dalla Corte della riparazione siano stati confermati e in quale misura dai successivi giudizi di merito; in mancanza di tale motivazione il provvedimento è viziato.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 270-bis

    Norma richiamata come titolo di reato originario (associazione con finalità di terrorismo). La Corte di Cassazione richiama che la sentenza di merito ha escluso la sussistenza dell'associazione con finalità terroristiche rispetto ai ricorrenti, pertanto gli effetti cautelari derivanti da tale contestazione non possono essere automaticamente trasformati in elementi ostativi per l'indennizzo senza verifica del nesso causale.

  • Codice penale - art. 270-sexies

    Richiamata nelle pronunce di merito citate: la Suprema Corte in sede cautelare aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 270-sexies. La decisione di annullamento tiene conto dell'esclusione di tale aggravante nelle decisioni successive al provvedimento cautelare.

  • Codice penale - art. 414, co. 4 e art. 302

    Norme richiamate tra i reati contestati in origine (istigazione a delinquere e altro). La Cassazione osserva che la Corte della riparazione non può ritenere ostative condotte la cui natura istigatoria è stata esclusa nelle sentenze di merito.

  • Codice di procedura penale - art. 314, co. 1

    Articolo richiamato nel motivo di ricorso. La Corte ricorda che il giudice che decide sulla riparazione deve valutare autonomamente le emergenze probatorie e non può limitarsi a trasporre i rilievi cautelari senza confrontarsi con l'esito del giudizio di merito.

  • Codice di procedura penale - art. 643

    Norma processuale richiamata nel ricorso (prescrizioni sul procedimento di riparazione). La decisione della Cassazione sottolinea l'obbligo motivazionale e la necessità di verificare il rapporto causale tra le condotte ritenute e la privazione della libertà.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali in chiave ex ante, ma non può ignorare o sovrapporre automaticamente gli esiti del giudizio di merito: elementi esclusi o non provati nella sentenza assolutoria non possono essere considerati decisivi come ostativi all'indennizzo senza una motivazione che spieghi il nesso causale con la misura cautelare.
  • La semplice appartenenza ideologica, la frequentazione di luoghi di aggregazione politica/culturale o precedenti di polizia/denunce non rilevano automaticamente come colpa grave ostativa; è necessario dimostrare che condotte specifiche e concretamente collegate abbiano effettivamente determinato o contribuito alla misura restrittiva.
  • Il giudice deve esplicitare se e in che termini gli elementi richiamati nella fase cautelare siano stati confermati dai successivi giudizi di merito; l'assenza di tale verifica determina un vizio di motivazione.
  • Documenti o scritti la cui valenza istigatoria sia stata espressamente rimossa da sentenze di merito non possono essere riutilizzati come giustificazione ostativa per il diniego dell'indennizzo senza nuovo e fondato accertamento.
  • Il corretto approccio richiede l'accertamento del nesso causale tra le condotte ritenute ostative e la privazione della libertà personale: l'esistenza di fatti non collegati alla misura (reati bagatellari, denunce in stato di libertà, ecc.) non basta a escludere il diritto all'indennizzo.

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