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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43351/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano lamentando: 1) carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della non punibilità per connivenza, sostenendo che non emerga agli atti un contributo consapevole al piano criminoso ideato dal figlio; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., poiché il suo contributo sarebbe stato marginale (limitato a mettere a disposizione il proprio conto corrente) e non necessario alla realizzazione del programma criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti sono meri rilievi di fatto e non consentiti in sede di legittimità: risultano aspecifici e riproducono censure già valutate in sede di appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il ruolo attivo e consapevole della Biancaniello (sottoscrizione di atti di acquisto, polizze assicurative di valore sproporzionato, denunce di furto e utilizzo del conto corrente per incassare indennizzi), nonché l'importanza del suo apporto per la riuscita della frode, escludendo l'applicabilità dell'attenuante. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili (liquidate in euro 3.686,00 per ciascuna), oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    indica che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; il richiamo serve a giustificare la forma del procedimento in Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    richiamato dalla ricorrente come norma di riferimento per censurare la mancata applicazione dell'attenuante; la Corte ha ritenuto il motivo difettoso perché si limitava a rilievi di fatto e non a un vero vizio di diritto richiamabile ai sensi dell'art. 606

  • art. 114, cod. pen.

    norma su una circostanza attenuante richiamata dalla ricorrente; la Corte territoriale aveva valutato che il contributo della ricorrente non era marginale ma essenziale alla riuscita della frode, escludendo quindi l'applicabilità dell'attenuante

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    ricordato come fondamento della inammissibilità per aspecificità del motivo: il ricorso che ripropone motivi di fatto già esaminati senza specifica critica argomentata è inammissibile ai sensi della norma

  • art. 616, cod. proc. pen.

    norma che permette la condanna per spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000 e condannare la ricorrente alle spese processuali

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammesse riesame dei fatti o della valutazione delle prove: i motivi devono evidenziare vizi di diritto o vizio logico-giuridico specifico nella motivazione, non semplici dissensi sulla ricostruzione fattuale.
  • Un motivo è aspecifico e destinato all'inammissibilità se riproduce argomentazioni già sviluppate in grado d'appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata (manca la necessaria correlazione tra censure e motivazione della sentenza).
  • Per ottenere il riconoscimento di un'attenuante è necessario confutare specificamente la valutazione del giudice di merito mostrando il vizio giuridico della motivazione; non basta affermare che il contributo al fatto è 'marginale' se la sentenza documenta atti concreti che dimostrano un ruolo attivo.
  • Comportamenti quali intestazione di beni, sottoscrizione di polizze, denunce di furto e utilizzo del proprio conto per incassi riconducibili alla frode possono essere ritenuti elementi probatori di concorso e di apporto fondamentale al meccanismo fraudolento.
  • Il ricorso inammissibile può comportare non solo le spese processuali ma anche il pagamento di somme alla Cassa delle ammende e la condanna alla rifusione delle spese delle parti civili; è quindi rilevante valutare preventivamente la fondatezza giuridica e la specificità delle censure prima di proporre il gravame.

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