Cassazione Penale, Sentenza n. 43351/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano lamentando: 1) carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della non punibilità per connivenza, sostenendo che non emerga agli atti un contributo consapevole al piano criminoso ideato dal figlio; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., poiché il suo contributo sarebbe stato marginale (limitato a mettere a disposizione il proprio conto corrente) e non necessario alla realizzazione del programma criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti sono meri rilievi di fatto e non consentiti in sede di legittimità: risultano aspecifici e riproducono censure già valutate in sede di appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il ruolo attivo e consapevole della Biancaniello (sottoscrizione di atti di acquisto, polizze assicurative di valore sproporzionato, denunce di furto e utilizzo del conto corrente per incassare indennizzi), nonché l'importanza del suo apporto per la riuscita della frode, escludendo l'applicabilità dell'attenuante. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili (liquidate in euro 3.686,00 per ciascuna), oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
indica che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; il richiamo serve a giustificare la forma del procedimento in Cassazione
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
richiamato dalla ricorrente come norma di riferimento per censurare la mancata applicazione dell'attenuante; la Corte ha ritenuto il motivo difettoso perché si limitava a rilievi di fatto e non a un vero vizio di diritto richiamabile ai sensi dell'art. 606
norma su una circostanza attenuante richiamata dalla ricorrente; la Corte territoriale aveva valutato che il contributo della ricorrente non era marginale ma essenziale alla riuscita della frode, escludendo quindi l'applicabilità dell'attenuante
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
ricordato come fondamento della inammissibilità per aspecificità del motivo: il ricorso che ripropone motivi di fatto già esaminati senza specifica critica argomentata è inammissibile ai sensi della norma
norma che permette la condanna per spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000 e condannare la ricorrente alle spese processuali
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammesse riesame dei fatti o della valutazione delle prove: i motivi devono evidenziare vizi di diritto o vizio logico-giuridico specifico nella motivazione, non semplici dissensi sulla ricostruzione fattuale.
- Un motivo è aspecifico e destinato all'inammissibilità se riproduce argomentazioni già sviluppate in grado d'appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata (manca la necessaria correlazione tra censure e motivazione della sentenza).
- Per ottenere il riconoscimento di un'attenuante è necessario confutare specificamente la valutazione del giudice di merito mostrando il vizio giuridico della motivazione; non basta affermare che il contributo al fatto è 'marginale' se la sentenza documenta atti concreti che dimostrano un ruolo attivo.
- Comportamenti quali intestazione di beni, sottoscrizione di polizze, denunce di furto e utilizzo del proprio conto per incassi riconducibili alla frode possono essere ritenuti elementi probatori di concorso e di apporto fondamentale al meccanismo fraudolento.
- Il ricorso inammissibile può comportare non solo le spese processuali ma anche il pagamento di somme alla Cassa delle ammende e la condanna alla rifusione delle spese delle parti civili; è quindi rilevante valutare preventivamente la fondatezza giuridica e la specificità delle censure prima di proporre il gravame.
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