Cassazione Penale, Ordinanza n. 23891/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il porto in luogo pubblico di una pluralità di armi clandestine e per la ricettazione di un'autovettura e della relativa carta di circolazione, riducendo la pena detentiva a cinque anni di reclusione e confermando la multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che i giudici di merito non avessero valorizzato il fatto che una delle armi era inefficiente; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 648 c.p. e dell'art. 125 c.p.p., lamentando che non fosse stata adeguatamente valutata la consapevolezza della provenienza furtiva del bene e che fossero stati ritenuti due reati di ricettazione anziché uno solo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze si limitassero a riproporre questioni già dedotte in appello e già esaminate con motivazione ampia, congrua e non manifestamente illogica dalla Corte territoriale. In particolare, è stato evidenziato che il giudice di merito aveva già considerato l'inefficienza di una delle armi, spiegando comunque la congruità della pena in ragione delle altre armi detenute e dei profili personali dell'imputato; analogamente aveva già affrontato il tema dell'elemento soggettivo della ricettazione e della duplicità delle condotte, con argomentazioni non contraddittorie. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice oggetto della censura difensiva sull'elemento soggettivo della ricettazione e sulla pretesa unitarietà del fatto
invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione della decisione
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
la censura per cassazione deve colpire uno dei vizi di motivazione tipizzati; la mera riproposizione di doglianze già respinte integra genericità/aspecificità
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per il criterio di imposizione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende solo quando non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata e si limita a riproporre le stesse censure già disattese in appello.
- La deduzione di vizio di motivazione non può risolversi in una mera reiterazione delle doglianze di merito: il ricorrente deve indicare uno specifico vizio della motivazione e misurarsi con la risposta del giudice territoriale.
- Quando il giudice di merito ha esaminato espressamente una circostanza rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio o dell'elemento soggettivo e la motivazione risulta congrua e non manifestamente illogica, la censura di legittimità è inammissibile se non evidenzia un effettivo vizio argomentativo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
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