Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 388/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto commissariale n. 159 del 2.10.2025, adottato dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario della Regione Molise, avente a oggetto “Sentenza TAR Molise n. 160/2024. Provvedimenti in esecuzione del giudicato”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 57 del 10.10.2024; 2) ove occorra, ogni relazione istruttoria della Regione Molise e, ove adottato, di ogni altra Amministrazione procedente, nonché la nota del Ministero della salute prot. n. 4339/2024, prot. RM n. 27531/2024, in quanto richiamati nelle premesse del predetto D.C.A. n. 159/2025, mai trasmessi alla ricorrente, con riserva di esperire eventuali motivi aggiunti; 3) ogni atto istruttorio, analisi o verbale presupposto, i pareri ministeriali richiamati per relationem negli atti impugnati, anche questi mai trasmessi alla ricorrente, con riserva eventuale di motivi aggiunti; 4) tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ai suddetti provvedimenti, nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della Struttura ricorrente per le prestazioni per cui è convenzionata;

Giustizia amministrativa202500392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto commissariale di rideterminazione delle tariffe per prestazioni riabilitative, residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari, adottato in esecuzione di un precedente giudicato di annullamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di una struttura sanitaria residenziale accreditata con il Servizio sanitario nazionale e regionale, ha impugnato il decreto commissariale adottato in asserita esecuzione della precedente sentenza che aveva annullato il nomenclatore tariffario regionale per carenza di istruttoria e motivazione. Ha dedotto, in particolare, la violazione e l’elusione del giudicato, con conseguente nullità ex art. 21-septies l. 241/1990; eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e irragionevolezza; violazione del principio di affidamento; mancato contemperamento degli interessi; violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-sexies d.lgs. 502/1992. La censura centrale riguardava l’assenza di una concreta e documentata analisi delle componenti di costo delle prestazioni, tra cui personale sanitario e non sanitario, materiali, apparecchiature, manutenzioni, ammortamenti, costi generali, innovazione tecnologica, quota di profitto, rinnovi contrattuali, adeguamenti conseguenti alla pandemia da Covid-19, rincaro energetico, andamento del costo della vita e indici Istat. La ricorrente ha inoltre lamentato che il decreto avesse riproposto, in tutto o in parte, tariffe già annullate, senza indicare le tariffe relative a tutte le prestazioni per le quali era accreditata, comprese quelle RSA R2 e RP R3, lasciando incerti i rapporti giuridici. Ha chiesto l’acquisizione della documentazione istruttoria e ha prodotto una perizia tecnico-contabile diretta a dimostrare l’insufficienza delle tariffe rispetto ai costi effettivamente sostenuti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il decreto commissariale è stato annullato in parte qua, limitatamente alle remunerazioni riconosciute alla struttura ricorrente. Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione, pur esercitando nuovamente il potere dopo il precedente annullamento giurisdizionale, non ha colmato le lacune già accertate. Il decreto si è limitato a richiamare in termini generici una presunta analitica disamina dei costi e l’utilizzo del CCNL AIOP, senza esplicitare i dati raccolti, i criteri di calcolo, gli importi delle singole componenti e il percorso logico che conduceva alle tariffe. In particolare, non sono stati adeguatamente considerati l’andamento del costo della vita, gli indici Istat, i rinnovi contrattuali, i costi del personale non sanitario, gli oneri post-pandemici, il rincaro energetico e la quota di profitto. Il giudice ha censurato anche la riproposizione sostanziale di tariffe già annullate e l’omessa disciplina delle tariffe relative a tutte le prestazioni oggetto dell’accreditamento della ricorrente, comprese quelle R2 e R3. La sottoposizione della Regione al piano di rientro finanziario non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di una istruttoria completa, dalla motivazione puntuale e dalla verifica della sostenibilità e remuneratività delle tariffe. L’aggiornamento tariffario non può essere meramente nominale né fondarsi su criteri astratti o standardizzati privi di confronto con i costi medi di produzione. Le carenze istruttorie si sono riflesse sulla motivazione del provvedimento, integrando violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato la violazione per la pretesa elusione del precedente giudicato; la sentenza accoglie il ricorso per le carenze istruttorie e motivazionali senza qualificare espressamente il decreto come nullo.

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi.

    La disciplina dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture costituisce uno degli elementi da considerare nella determinazione dei costi delle prestazioni.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazioni interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificatone professionale del personale effettivamente impiegato.

    La determinazione tariffaria deve tenere conto dell’organizzazione interna e della dotazione quantitativa e qualitativa del personale effettivamente necessario per l’erogazione delle prestazioni.

  • art. 8-sexies, comma 5, d.lgs. 502/1992

    con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di servizio da remunerare e determina le Tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali

    Le tariffe massime devono essere determinate sulla base dei costi standard di produzione e delle quote standard dei costi generali.

  • art. 8-sexies, comma 6, d.lgs. 502/1992

    sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi

    L’aggiornamento tariffario richiede una periodica e concreta istruttoria che consideri i livelli essenziali di assistenza, le previsioni di spesa, l’innovazione tecnologica e organizzativa e l’andamento dei principali fattori produttivi.

  • art. 32 Costituzione

    Le scelte di contenimento della spesa sanitaria devono essere motivate e proporzionate anche in relazione alla tutela del diritto alla salute.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Non direttamente applicato nella decisione; il giudice ha ritenuto sostanziali le carenze istruttorie e motivazionali del decreto.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione sanitaria ridetermina le tariffe per prestazioni erogate da strutture private accreditate, deve svolgere un’istruttoria effettiva, completa e documentata sulle componenti dei costi medi di produzione, comprendendo personale, materiali, apparecchiature, manutenzioni, ammortamenti, costi generali, innovazione tecnologica, rinnovi contrattuali, costi energetici e oneri organizzativi sopravvenuti.
  • L’aggiornamento tariffario previsto dall’art. 8-sexies, comma 6, d.lgs. 502/1992 non può consistere nella mera conferma nominale delle tariffe precedenti o nell’applicazione di criteri astratti e forfettari; il provvedimento deve esplicitare i dati istruttori e i passaggi logici che giustificano l’importo attribuito a ciascuna tipologia di prestazione.
  • La riedizione del potere successiva all’annullamento giurisdizionale di una determinazione tariffaria deve conformarsi alle coordinate del giudicato e colmare specificamente le carenze istruttorie e motivazionali accertate nella precedente decisione; la semplice riproposizione delle tariffe annullate non costituisce corretta esecuzione del giudicato.
  • La determinazione delle tariffe sanitarie deve verificare l’idoneità della remunerazione rispetto ai costi standard di produzione e deve considerare, con motivazione espressa, gli elementi che incidono sui costi, inclusa la quota di profitto quando rilevante ai fini dell’equilibrio economico dell’erogatore.
  • L’assoggettamento della Regione a un piano di rientro dal disavanzo sanitario non esonera l’amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria completa e di motivare puntualmente le scelte tariffarie; i vincoli finanziari devono essere tradotti in dati, criteri e valutazioni concretamente verificabili.
  • Se il nuovo nomenclatore omette di disciplinare le tariffe relative a prestazioni per le quali una struttura è accreditata e contrattualizzata, senza spiegare tale omissione né dimostrare l’avvenuta istruttoria sulle relative componenti di costo, il provvedimento è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.