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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11125/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 16/06/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del GIP del 30/04/2022 che dispose il sequestro preventivo nei confronti di Crescenzo DE VITO per i reati indicati (artt. 648-ter e 416-bis c.p.). La ricorrente, nella qualità di terza interessata, ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora; (2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione sull'adeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto alla gravità delle esigenze cautelari; (3) violazione dell'art. 648-quater c.p. per mancanza dei presupposti per l'applicabilità del sequestro preventivo ai fini della confisca; (4) violazione dell'art. 240-bis c.p. e carenza di motivazione sulla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della confisca allargata; (5) carenza di motivazione sulla liceità delle provviste impiegate per l'acquisto dei beni sottoposti a sequestro.

La decisione

Il procuratore speciale della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 24/11/2022. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. a seguito della rituale rinuncia. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, avendo ravvisato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'ha condannata al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d)

    La Corte interpreta che la rinuncia rituale al ricorso rende lo stesso inammissibile; la norma disciplina l'inammissibilità per sopravvenuta causa di estinzione del procedimento o rinuncia.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per disporre la condanna alle spese processuali e, ricorrendo profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (rinuncia che ha reso inutile il gravame), per disporre il pagamento alla Cassa delle Ammende.

  • art. 648-ter c.p.

    Norma che riguarda i delitti relativi all'autoriciclaggio/impiego di proventi illeciti; richiamata come riferimento ai reati per i quali è stato disposto il sequestro preventivo nei confronti di De Vito.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; menzionata tra i reati per i quali è stato disposto il sequestro preventivo.

  • art. 648-quater c.p.

    Norma che regola i presupposti per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la ricorrente ne eccepiva la violazione per presunta mancanza dei relativi presupposti.

  • art. 240-bis c.p.

    Norma relativa alla confisca allargata; la ricorrente contestava la carenza di motivazione circa l'applicabilità di tale istituto.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; prima di rinunciare è importante valutare le conseguenze procedurali e sostanziali.
  • La rinuncia non impedisce che il giudice ordini la condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella condotta che ha determinato l'inammissibilità, l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi la rinuncia può comportare oneri economici.
  • Le doglianze sostanziali (mancanza di fumus e periculum, illegittimità del sequestro ai fini di confisca, applicabilità della confisca allargata, liceità delle provviste) devono essere valutate con attenzione prima di abbandonare il giudizio di cassazione: la rinuncia impedisce di ottenere una pronuncia sul merito di tali questioni.
  • Nel contesto dei sequestri preventivi finalizzati alla confisca, è fondamentale documentare e motivare adeguatamente la provenienza lecita delle somme/beni e contestare i presupposti normativi (art. 648-quater, art. 240-bis) con prove e argomentazioni precise; la mera contestazione generica di carenza di motivazione rischia di essere inefficace se non sviluppata.
  • Strategicamente, in procedimenti con possibili sanzioni accessorie (sequestro/confisca), la difesa dovrebbe evitare rinunce premature e valutare l'opportunità di proporre motivi ben circostanziati o richieste istruttorie prima di sacrificare la possibilità di un controllo di legittimità.

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