Cassazione Civile, Ordinanza n. 40868/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009 con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione IVA, IRAP e imposte sui redditi, ritenendo inesistenti le prestazioni fatturate da una società fornitrice qualificata come "cartiera". Il ricorso era stato respinto in primo grado e l’appello era stato rigettato dalla CTR, che aveva valorizzato l’assenza di struttura dell’emittente delle fatture e la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali. In Cassazione la contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione delle norme processuali richiamate; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., consistito nella sentenza penale del Tribunale di Cosenza che aveva assolto gli amministratori della contribuente e che, secondo la ricorrente, avrebbe accertato elementi compatibili con l’effettiva esecuzione delle prestazioni pubblicitarie contestate.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, non fosse meramente apparente né al di sotto del minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza penale prodotta in appello, non presente in primo grado, costituiva un fatto storico decisivo e non esaminato dalla CTR, idoneo a incidere sulla ricostruzione dell’effettività delle prestazioni pubblicitarie. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per denunciare il vizio di motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la Corte ribadisce che la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando manca l’iter logico della decisione o la motivazione è obiettivamente incomprensibile
richiamato nel primo motivo insieme alle norme sulla motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato nel secondo motivo insieme al vizio di omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti
la doppia conforme non preclude il motivo quando nei due gradi di merito le questioni di fatto sono decise sulla base di un diverso compendio probatorio
consente la produzione in appello del documento richiamato dalla ricorrente
art. 111 Cost., comma 6
richiamato quale fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando sia graficamente presente ma non consenta di comprendere il ragionamento decisorio e le premesse fattuali e giuridiche che lo sorreggono.
- Non basta una motivazione sintetica per integrare il vizio di motivazione apparente: occorre una radicale inidoneità dell’argomentazione a rendere percepibile il fondamento della decisione.
- Nel giudizio di legittimità è deducibile l’omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che, se considerato, avrebbe potuto condurre a una diversa ricostruzione della controversia.
- La preclusione derivante dalla "doppia conforme" non opera quando la decisione di primo e secondo grado non si fonda sul medesimo compendio probatorio, come accade se un documento decisivo è stato prodotto solo in appello.
- In tema di riparto dell’onere decisorio, il giudice di merito deve confrontarsi con tutti i fatti storici decisivi ritualmente introdotti nel processo; il loro mancato esame integra vizio di legittimità se è idoneo a incidere sull’esito della causa.
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