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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48023/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censura: 1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per la definizione del processo in modalità "cartolare" (c.d. trattazione scritta) nonostante la precedente udienza del 23.9.2021 si fosse svolta "in presenza"; il difensore lamenta di aver chiesto il differimento per concomitante impegno professionale e che la Corte non avrebbe consentito la trattazione "in presenza"; 2) violazione dell'art. 420‑ter c.p.p. per non aver adeguatamente valutato il legittimo impedimento dell'imputato ricoverato in ospedale dopo grave incidente (documentazione clinica e controlli successivi); 3) violazione dell'art. 531 c.p.p. per presunta tardività della querela (prima denuncia del 15.5.2015 rispetto alla consumazione dei fatti al 29.12.2014) e, correlatamente, incertezza sul momento in cui il querelante ebbe i sospetti; 4) errori di valutazione dei fatti e mancata considerazione che il Dante era mero procacciatore e non agente assicurativo, con conseguente erronea attribuzione di artifizi e raggiri e mancata considerazione della sua buona fede e della collaborazione; 5) vizio nella valutazione del trattamento sanzionatorio per non aver riconosciuto l'assenza di precedenti e la collaborazione del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto fondati i seguenti principi: la disciplina processuale "emergenziale" (art. 23 e 23‑bis D.L. 137/2020 e successive modifiche) va applicata in funzione della data dell'udienza e non della data di origine del processo; l'assenza di richiesta tempestiva di trattazione orale rende irrilevante il legittimo impedimento del difensore; la prova della tardività della querela grava sull'imputato che la deduca; la Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione del merito del giudice a quo; il diniego delle attenuanti generiche è motivato quando la richiesta è generica e priva di elementi concreti. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito (pena finale già fissata in sei mesi di reclusione e Euro 400 di multa, con benefici subordinati al pagamento della provvisionale), il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese alle parti civili nei limiti indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • Decreto‑legge n. 137/2020 (art. 23 e art. 23‑bis), legge di conversione n. 176/2020

    "le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8‑bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23‑bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto‑legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021."

    La Corte ha interpretato che la disciplina emergenziale si applica in relazione alla data dell'udienza e che tra il 1.8.2021 e il 30.9.2021 vigeva una deroga che imponeva la trattazione ordinaria; fuori da quel periodo si applica il regime della trattazione "scritta" (camerale) con le conseguenze processuali connesse.

  • Decreto‑legge n. 105/2021 (art. 2 e art. 7, comma 2)

    Usato per spiegare la deroga temporanea alla disciplina emergenziale e confermare che la normativa applicabile è quella vigente al momento della celebrazione dell'udienza.

  • art. 420‑ter c.p.p.

    Riferito in tema di legittimo impedimento per malattia/ricovero dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta e gli atti dimostravano che le udienze successive non furono effettivamente pregiudicate e che non ci fu danno alla difesa.

  • art. 531 c.p.p.

    Riferito alla querela e alla tempestività; la Corte ricorda che l'onere di provare la tardività della querela spetta all'imputato che la deduca, non al querelante.

  • art. 185 c.p.p.

    Rilevato per affermare che la nullità non produce effetti sugli atti successivi quando non abbia concretamente pregiudicato i diritti di difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 429 e art. 601 c.p.p.

    Richiamati nella giurisprudenza citata circa i requisiti del decreto di citazione e la vocatio in iudicium, per spiegare che l'assenza di avviso specifico sulla trattazione camerale non determina necessariamente la nullità del decreto.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato implicitamente nei principi sulle attenuanti generiche: per il riconoscimento servono elementi concreti e specifici, non meri riferimenti generici.

Massime di principio

  • In regime emergenziale (norme COVID) la modalità di trattazione (scritta o orale) si determina in base alla disciplina vigente alla data dell'udienza, non alla data di instaurazione del processo.
  • Se non è stata tempestivamente richiesta la trattazione orale, il processo può essere trattato in forma scritta (camerale) e un successivo impedimento del difensore senza preventiva istanza di discussione orale è generalmente irrilevante.
  • La Corte di Cassazione non riesamina valutazioni di merito o la valutazione della attendibilità delle prove; può censurare solo vizi di diritto o violazioni procedurali rilevanti.
  • La tardività della querela è eccezione che grava sull'imputato che la deduca e dimostri; non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità quando richieda accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito.
  • Le nullità processuali non producono estensione automatica agli atti successivi se non è dimostrato un concreto pregiudizio dei diritti di difesa (art.185 c.p.p.).
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi specifici e documentati: la loro mera evocazione in termini generici non obbliga il giudice a concederle.
  • Il difensore che invoca legittimo impedimento dovrebbe curare la tempestiva e formale richiesta di trattazione orale o il tempestivo avviso al giudice procedente per evitare la declaratoria di irrilevanza dell'impedimento.

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