Cassazione Penale, Sentenza n. 48023/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura: 1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per la definizione del processo in modalità "cartolare" (c.d. trattazione scritta) nonostante la precedente udienza del 23.9.2021 si fosse svolta "in presenza"; il difensore lamenta di aver chiesto il differimento per concomitante impegno professionale e che la Corte non avrebbe consentito la trattazione "in presenza"; 2) violazione dell'art. 420‑ter c.p.p. per non aver adeguatamente valutato il legittimo impedimento dell'imputato ricoverato in ospedale dopo grave incidente (documentazione clinica e controlli successivi); 3) violazione dell'art. 531 c.p.p. per presunta tardività della querela (prima denuncia del 15.5.2015 rispetto alla consumazione dei fatti al 29.12.2014) e, correlatamente, incertezza sul momento in cui il querelante ebbe i sospetti; 4) errori di valutazione dei fatti e mancata considerazione che il Dante era mero procacciatore e non agente assicurativo, con conseguente erronea attribuzione di artifizi e raggiri e mancata considerazione della sua buona fede e della collaborazione; 5) vizio nella valutazione del trattamento sanzionatorio per non aver riconosciuto l'assenza di precedenti e la collaborazione del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto fondati i seguenti principi: la disciplina processuale "emergenziale" (art. 23 e 23‑bis D.L. 137/2020 e successive modifiche) va applicata in funzione della data dell'udienza e non della data di origine del processo; l'assenza di richiesta tempestiva di trattazione orale rende irrilevante il legittimo impedimento del difensore; la prova della tardività della querela grava sull'imputato che la deduca; la Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione del merito del giudice a quo; il diniego delle attenuanti generiche è motivato quando la richiesta è generica e priva di elementi concreti. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito (pena finale già fissata in sei mesi di reclusione e Euro 400 di multa, con benefici subordinati al pagamento della provvisionale), il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese alle parti civili nei limiti indicati in dispositivo.
Norme richiamate
Decreto‑legge n. 137/2020 (art. 23 e art. 23‑bis), legge di conversione n. 176/2020
"le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8‑bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23‑bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto‑legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021."
La Corte ha interpretato che la disciplina emergenziale si applica in relazione alla data dell'udienza e che tra il 1.8.2021 e il 30.9.2021 vigeva una deroga che imponeva la trattazione ordinaria; fuori da quel periodo si applica il regime della trattazione "scritta" (camerale) con le conseguenze processuali connesse.
Decreto‑legge n. 105/2021 (art. 2 e art. 7, comma 2)
Usato per spiegare la deroga temporanea alla disciplina emergenziale e confermare che la normativa applicabile è quella vigente al momento della celebrazione dell'udienza.
Riferito in tema di legittimo impedimento per malattia/ricovero dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta e gli atti dimostravano che le udienze successive non furono effettivamente pregiudicate e che non ci fu danno alla difesa.
Riferito alla querela e alla tempestività; la Corte ricorda che l'onere di provare la tardività della querela spetta all'imputato che la deduca, non al querelante.
Rilevato per affermare che la nullità non produce effetti sugli atti successivi quando non abbia concretamente pregiudicato i diritti di difesa.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Richiamati nella giurisprudenza citata circa i requisiti del decreto di citazione e la vocatio in iudicium, per spiegare che l'assenza di avviso specifico sulla trattazione camerale non determina necessariamente la nullità del decreto.
Richiamato implicitamente nei principi sulle attenuanti generiche: per il riconoscimento servono elementi concreti e specifici, non meri riferimenti generici.
Massime di principio
- In regime emergenziale (norme COVID) la modalità di trattazione (scritta o orale) si determina in base alla disciplina vigente alla data dell'udienza, non alla data di instaurazione del processo.
- Se non è stata tempestivamente richiesta la trattazione orale, il processo può essere trattato in forma scritta (camerale) e un successivo impedimento del difensore senza preventiva istanza di discussione orale è generalmente irrilevante.
- La Corte di Cassazione non riesamina valutazioni di merito o la valutazione della attendibilità delle prove; può censurare solo vizi di diritto o violazioni procedurali rilevanti.
- La tardività della querela è eccezione che grava sull'imputato che la deduca e dimostri; non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità quando richieda accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito.
- Le nullità processuali non producono estensione automatica agli atti successivi se non è dimostrato un concreto pregiudizio dei diritti di difesa (art.185 c.p.p.).
- Le attenuanti generiche richiedono elementi specifici e documentati: la loro mera evocazione in termini generici non obbliga il giudice a concederle.
- Il difensore che invoca legittimo impedimento dovrebbe curare la tempestiva e formale richiesta di trattazione orale o il tempestivo avviso al giudice procedente per evitare la declaratoria di irrilevanza dell'impedimento.
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