Cassazione Penale, Ordinanza n. 32494/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della lieve entità del fatto in materia di rapina. Quanto alle attenuanti generiche, ha riproposto le doglianze già formulate in appello. La Corte d'appello aveva escluso tali attenuanti valorizzando, sul piano oggettivo, le modalità della condotta — rapina commessa in orario notturno, da più persone riunite e con l'uso di un'arma — e, sul piano soggettivo, i plurimi precedenti penali definitivi per reati specifici. Quanto alla lieve entità, il ricorrente ha nuovamente contestato la valutazione della gravità del fatto. La Corte territoriale aveva escluso l'attenuante mediante una valutazione complessiva non limitata al valore del bene sottratto, ma estesa alla natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ritenendo ostative le modalità della rapina. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non specifici e meramente apparenti, perché privi di una critica argomentata alla sentenza impugnata e sostanzialmente reiterativi di questioni di merito già esaminate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi reiterassero argomentazioni di merito già puntualmente affrontate dalla Corte d'appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata. Ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche era congruamente motivato dalla gravità oggettiva della rapina e dai precedenti penali specifici del ricorrente. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione dell'attenuante della lieve entità, basata su una valutazione complessiva dell'offensività concreta e delle modalità dell'azione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato quale parametro della dedotta violazione di legge; la censura è stata ritenuta non specifica perché reiterativa e priva di una critica argomentata alla sentenza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato quale parametro del dedotto vizio di motivazione; la censura è stata ritenuta meramente apparente e non adeguatamente confrontata con la motivazione della Corte d'appello.
La decisione riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto congruamente motivato mediante il riferimento agli elementi oggettivi della condotta e ai precedenti penali specifici.
La fattispecie concreta è indicata come rapina commessa in orario notturno, da più persone riunite e con l'uso di un'arma.
La norma non è espressamente indicata nel testo; non viene pertanto riportata.
Massime di principio
- Sono inammissibili per aspecificità i motivi di ricorso per cassazione che si limitano a riproporre le medesime argomentazioni di merito già dedotte in appello e puntualmente esaminate, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalla parte, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, la cui valutazione assorbe o supera quelli non considerati espressamente.
- La valutazione dell'attenuante della lieve entità del fatto in materia di rapina deve essere complessiva e considerare, oltre al valore del bene sottratto, anche la natura, la specie, i mezzi, le modalità e le circostanze della condotta; l'attenuante è esclusa quando la lievità difetti in rapporto all'evento o agli ulteriori elementi dell'azione.
- Le modalità della rapina consistenti nella commissione in orario notturno, da più persone riunite e con l'uso di un'arma possono essere valorizzate dal giudice sia nella valutazione della gravità oggettiva del fatto ai fini delle attenuanti generiche sia nell'esclusione della lieve entità, purché la motivazione consideri tali elementi in modo congruo.
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