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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47388/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che aveva confermato l'applicazione della sorveglianza speciale a Giuseppe Ursino e la confisca di numerosi beni aziendali e conti. Ursino ha dedotto: (1) violazione di legge per presunta errata qualificazione della categoria di pericolosità (contestata la qualificazione ai sensi dell'art. 4 lett. c) rispetto a quanto indicato negli atti iniziali); (2) carenza di prova dell'attualità della pericolosità sociale, basata essenzialmente su condanne passate (anche per 416-bis) e su dichiarazioni di collaboratori ritenute generiche e riferite a fatti risalenti; (3) illegittimità della confisca ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 in relazione a molteplici cespiti, sostenendo l'origine lecita o l'acquisto antecedente alla pericolosità, la gestione familiare delle imprese e l'assenza di interposizione fittizia. La terza interessata Zelo ha contestato la riconducibilità al coniuge dei beni a lei intestati e la insufficiente valutazione delle prove sulla lecita provenienza e gestione delle attività familiari. Sono stati altresì depositati motivi nuovi in cui si richiamavano assoluzioni di terzi e una successiva assoluzione dell'Ursino in parte di contestazioni di interposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato le censure relative alla misura personale (sorveglianza speciale), ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale sulla pericolosità: la qualificazione e la valutazione dell'attualità sono state considerate adeguatamente fondate sulle condanne definitive (tra cui 416-bis) e sugli elementi fattuali noti alla difesa. Viceversa, i ricorsi sono stati ritenuti fondati limitatamente alla confisca patrimoniale. La Cassazione ha annullato il decreto impugnato per la parte relativa alla misura ablativa e ha disposto il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, perché la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato e specificato il nesso causale e la correlazione temporale tra la pericolosità qualificata e ciascun cespite confiscato (acquisti anteriori alla pericolosità, vicende societarie e assenza di prova di interposizione fittizia non adeguatamente valutate). In sintesi: misura personale confermata; confisca annullata e rinviata per nuovo esame sui profili temporali e di origine lecita/illiceità delle risorse.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)

    art. 1 lett. b), art. 4 lett. a) e lett. c), art. 24

    art. 1 e art. 4: definiscono le categorie e i profili di pericolosità sociale; la Corte ha ritenuto lecita la ricostruzione della pericolosità basata su precedenti condanne per mafia. art. 24: la confisca richiede un nesso di derivazione causale tra attività illecita e formazione del bene/provvista; per le imprese 'mafiose' va valutato l'inquinamento del ciclo aziendale e la correlazione temporale tra pericolosità e acquisizioni

  • codice di procedura penale

    art. 521 c.p.p., art. 606 c.p.p. (comma primo lett. e))

    art. 521 c.p.p.: disciplina i ricorsi nel procedimento di prevenzione e la possibilità di riclassificazione della categoria di pericolosità purché basata sugli stessi elementi di fatto e con contraddittorio; art. 606 c.p.p.: limita il sindacato di legittimità sui motivi di merito, consentendo la censura solo per violazione di legge, non per vizi esclusivamente di approfondimento motivazionale

  • giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e pronunce successive)

    Sentenza Spinelli (Sez. U., n. 4880/2014) e pronunce successive (es. Alma, Caputo, Marotta, Palmeri)

    la giurisprudenza stabilisce che la pericolosità qualificata è parametro temporale per la confisca: occorre individuare l'arco temporale della pericolosità e il nesso causale con le acquisizioni patrimoniali; tuttavia, quando l'influenza mafiosa ha carattere strutturale e protratto, la confisca può estendersi anche a beni il cui valore si è consolidato successivamente, purché dimostrata la diretta derivazione dalle provviste illecite

  • Corte EDU (menzionata)

    sentenza Drassich c. Italia, 11/12/2007

    la Corte ha ritenuto inapplicabile, nel procedimento di prevenzione, l'argomento secondo cui la diversa qualificazione della pericolosità imporrebbe un nuovo contraddittorio ex articolo citato, quando la diversa qualificazione sia prevedibile e fondata su addebiti già accertati in giudizio penale con pieno contraddittorio

Massime di principio

  • In sede di misure di prevenzione il giudice può riclassificare la categoria di pericolosità rispetto alla proposta, purché la nuova qualificazione sia ancorata agli stessi elementi di fatto e la difesa abbia avuto piena possibilità di controbattere.
  • Condanne definitive per delitti associativi (es. art. 416-bis) e reati lucrogenetici costituiscono presupposto molto solido per ritenere l'attualità della pericolosità, salvo prova di disimpegno o elementi di disgregazione del vincolo associativo.
  • Per la confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 è necessario dimostrare il nesso causale tra attività illecita e acquisizione del bene o formazione della provvista; non è sufficiente la mera riconducibilità nominale a un soggetto mafioso.
  • Nel caso di imprese familiari o passaggi societari, non vale una presunzione automatica di illiceità: il giudice deve verificare specificamente tempi di acquisizione, modalità (eventuale pagamento vs. assunzione di debiti), partecipazioni effettive e se sussiste 'inquinamento' del ciclo aziendale da parte del sodalizio.
  • Se la confisca investe beni acquistati in epoca anteriore alla pericolosità, è necessario che il giudice motivi come e quando il patrimonio abbia ricevuto apporto o vantaggi direttamente riconducibili alla criminalità organizzata; in assenza di ciò, la misura patrimoniale può essere annullata o rideterminata.
  • Per contestare efficacemente una confisca preventiva è strategico documentare l'origine lecita delle provviste, le date e i mezzi di acquisizione, decisioni assolutorie o mancanza di condanne per soggetti interposti e l'assenza di elementi che colleghino l'attività d'impresa al sodalizio.

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