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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34508/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio l'editore di un quotidiano, il direttore responsabile e l'autore di un articolo, chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla pubblicazione di un articolo ritenuto diffamatorio e una misura riparatoria consistente nella pubblicazione della sentenza sul quotidiano. Il Tribunale aveva accolto la domanda e, oltre al risarcimento, aveva ordinato la pubblicazione della "presente sentenza" sul giornale. Su richiesta della parte attrice, il Tribunale aveva poi corretto un errore materiale specificando che doveva trattarsi della pubblicazione integrale della sentenza. L'editore e il direttore avevano impugnato la decisione "così come corretta". La Corte d'appello aveva accolto l'appello, ritenendo che l'originario ordine di pubblicazione dovesse intendersi come limitato al solo estratto/dispositivo e che la correzione avesse illegittimamente modificato la decisione. Il ricorrente in cassazione ha dedotto, con quattro motivi, violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo in sintesi: l'apoditticità e l'apparenza della motivazione della Corte d'appello; l'erronea interpretazione del comando del Tribunale; il mancato esame dell'ordinanza di correzione e della sentenza corretta; la violazione del giudicato interno. Ha anche contestato la tardività del controricorso. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il controricorso per tardivo deposito e ha accolto il secondo motivo, assorbendo gli altri: ha affermato che l'interpretazione di un provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato va compiuta secondo i canoni dell'interpretazione della legge, non secondo quelli negoziali, e che l'ordine di pubblicazione della "presente sentenza", senza ulteriori specificazioni, va inteso come pubblicazione integrale del provvedimento; la pubblicazione per estratto richiede invece l'indicazione delle parti da pubblicare. Ha quindi cassato la sentenza di appello con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardivo deposito; ha accolto il secondo motivo del ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. La Corte ha chiarito che il giudice di merito aveva erroneamente interpretato il comando contenuto nella sentenza di primo grado, poiché l'ordine di pubblicazione della "presente sentenza" doveva essere letto come ordine di pubblicazione integrale, non per estratto. Ha inoltre precisato che la correzione di errore materiale era ammissibile perché l'originario comando era obiettivamente ambiguo e ingenerava dubbio sul contenuto effettivo della decisione, con conseguente riapertura del termine d'impugnazione ex art. 288 c.p.c. Spetterà al giudice di rinvio decidere nel merito se confermare o riformare l'ordine di pubblicazione integrale o per estratto e regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 288 c.p.c.

    termine per l'impugnazione della sentenza corretta

    la notificazione dell'ordinanza di correzione fa decorrere il termine per impugnare quando la correzione incide sul contenuto della decisione o ingenera un obiettivo dubbio sul suo effettivo contenuto; nella specie la correzione era ammissibile e ha riaperto il termine

  • art. 287 c.p.c.

    consente la correzione quando la sentenza presenti un errore materiale o un'obiettiva incertezza del comando, senza alterarne il contenuto sostanziale; nella specie il provvedimento originario era suscettibile di correzione

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso deve essere depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; il deposito tardivo ne comporta l'inammissibilità

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato solo per la notificazione al soggetto intimato senza attività difensiva in cassazione

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e per il deposito della memoria

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione delle risultanze di causa

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione delle prove

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere, tra l'altro, le ragioni di fatto e di diritto e il dispositivo; perciò un ordine di pubblicazione della "sentenza" senza ulteriori specificazioni si riferisce al provvedimento completo

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso per il difetto di motivazione

  • art. 12 preleggi

    l'interpretazione del comando contenuto in un provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato va svolta secondo i canoni dell'interpretazione della legge

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nei motivi per asserita violazione del giudicato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nei motivi per asserita violazione del giudicato interno

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nei motivi per asserita violazione del giudicato interno

  • art. 120 c.p.c.

    consente la pubblicazione della sentenza sia integrale sia per estratto; l'estratto richiede l'indicazione delle parti da pubblicare

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per i diversi vizi dedotti, inclusi errori di diritto, nullità e omesso esame di fatti decisivi

Massime di principio

  • L'interpretazione del dispositivo di una sentenza idonea al giudicato non segue i canoni ermeneutici del contratto, ma quelli dell'interpretazione della legge, con pieno sindacato di legittimità sugli errori interpretativi.
  • Un ordine di pubblicazione della "sentenza" senza ulteriori specificazioni deve intendersi riferito all'intero provvedimento; la pubblicazione per estratto richiede invece una puntuale delimitazione delle parti da pubblicare.
  • La correzione di errore materiale è ammissibile quando la sentenza presenti un'obiettiva incertezza o ambiguità del comando, senza alterarne la sostanza; se la correzione incide sul contenuto della decisione, la notificazione dell'ordinanza correttiva riapre il termine per impugnare.
  • Il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso è inammissibile.
  • Quando il giudice d'appello fonda la decisione sull'erronea interpretazione del comando di primo grado senza esaminare nel merito la legittimità della misura disposta, la sentenza è cassabile per violazione dei criteri di interpretazione del provvedimento giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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