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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30253/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della cartella oggetto di lite e della relativa accettazione da parte dell'Amministrazione. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio trae origine dall'impugnazione, proposta da un contribuente, di un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile la domanda; il Tribunale aveva confermato il rigetto dell'appello, ritenendo che l'estratto di ruolo fosse un atto meramente ricognitivo e informale e che, in difetto di una concreta azione esecutiva o di un'intimazione di pagamento, non potesse costituire valido presupposto per l'azione. In cassazione il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 24 Cost. e 100 c.p.c., oltre che dell'art. 3-bis del d.l. 146/2021, sostenendo che l'interesse ad agire sussisteva comunque per la perdurante presenza del ruolo nel cassetto fiscale, mai sgravato, e per le conseguenze pregiudizievoli derivanti da tale iscrizione anche in assenza di intimazione di pagamento. Prima della decisione, il ricorrente ha tuttavia depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando l'avvenuta definizione agevolata della cartella impugnata, accettata dall'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interesse ad agire e della tutela giurisdizionale contro la permanenza del ruolo

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma sull'interesse ad agire, invocato in presenza della persistenza del ruolo

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta impugnabilità dell'estratto di ruolo e all'interesse ad agire

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria con cui il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravviene una definizione agevolata o altra causa che elimina l'oggetto della controversia, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere comporta che non vi sia pronuncia sulle spese, se la Corte non ritiene di dover provvedere diversamente in ragione della situazione processuale.
  • La permanenza dell'iscrizione a ruolo o dell'estratto di ruolo può essere dedotta dal contribuente come fonte di interesse ad agire; tuttavia, nel caso concreto, tale questione non è stata decisa nel merito perché il giudizio si è estinto per sopravvenuta definizione della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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