Cassazione Penale, Sentenza n. 02288/2026 del 21/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di un'area ritenuta parte del demanio pubblico/marittimo. La ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e carenza/apparenza di motivazione circa l'applicazione dell'art. 1161 R.D. 327/1942 (occupazione arbitraria), contestando la qualificazione demaniale/marittima dell'area e facendo leva su rilievi del sopralluogo dell'Agenzia del Demanio 2024 e sulla mancata sdemanializzazione; 2) mancata prova del dolo necessario per la fattispecie; 3) errori procedurali e di qualificazione del provvedimento (sostanziale trasformazione del sequestro in sequestro finalizzato alla confisca e illegittima integrazione della motivazione sul periculum), con richiamo agli artt. 321, 125 e 309 c.p.p. e ai vizi di motivazione denunciati ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: la ricorrente non contestava di fatto la natura pubblica dell'area né era titolare del bene, e pertanto non ha mostrato un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene sequestrato (effetto necessario per la legittimazione a impugnare). Perciò la Corte non ha esaminato nel merito le questioni sostanziali (qualificazione demaniale, sussistenza del dolo o del fumus del reato, correttezza dell'uso del sequestro). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000 e la giurisprudenza di legittimità in tema di interesse a proporre il riesame.
Norme richiamate
Nella memoria della ricorrente era invocata la non sussistenza del fumus e del dolo richiesti dalla norma che punisce l'occupazione arbitraria; la Corte di legittimità non si pronuncia sul merito della corretta applicazione del suddetto articolo a causa dell'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse
Richiamato in combinato disposto con l'art. 1161 R.D. 327/1942 nella compagine dei reati contestati; non valutato nel merito per inammissibilità del ricorso
Art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Norma invocata dalla ricorrente per dedurre violazione di legge e carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto queste doglianze non esaminabili per carenza di interesse del ricorrente
Artt. 321 (commi 1 e 2), 125 comma 3 e 309 comma 9 c.p.p.
Richiamati rispetto all'asserita illegittima trasformazione del sequestro in sequestro finalizzato alla confisca e alla presunta mancanza di motivazione sul periculum; la Corte non ha approfondito la questione sostanziale, avendo dichiarato il ricorso inammissibile
Richiamato dalla difesa in relazione alla confisca; la Corte non si pronuncia sul merito dell'applicabilità in questa vicenda a causa dell'inammissibilità del ricorso
Articolo invocato per l'onere delle spese: la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in base a questa norma
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come criterio per la quantificazione equitativa della somma a carico della ricorrente versata alla Cassa delle Ammende; la Corte l'ha utilizzata per stabilire che non sussisteva colpa grave ma è comunque dovuto un versamento equitativo di euro 3.000,00
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 52060/30.10.2019 e Sez. 5, n. 22231/17.03.2017)
Richiamate per il principio secondo cui la legittimazione a impugnare un provvedimento cautelare reale spetta a chi vanti un interesse concreto e attuale alla restituzione della cosa; la Corte ha applicato tali principi per dichiarare inammissibile il ricorso
Massime di principio
- Non ha legittimazione ad impugnare il sequestro preventivo chi non sia titolare del bene o non dimostri un interesse concreto e attuale alla restituzione dell'oggetto sequestrato; il motivo dell'impugnazione deve mirare a ottenere il dissequestro come effetto concreto
- Se il ricorrente ammette o non contesta la natura pubblica/demaniale dell'area, il gravame volto alla restituzione tende a risultare privo di interesse e quindi inammissibile
- Questioni sostanziali come la qualificazione demaniale (demanio marittimo vs altro demanio), la necessità di provvedimenti di sdemanializzazione e la sussistenza del dolo ai fini dell'art. 1161 R.D. 327/1942 devono essere provate o comunque dedotte in modo da incidere sull'interesse al dissequestro; in assenza di tale interesse le corti di legittimità non entreranno nel merito
- Se si contesta la correttezza formale del provvedimento (es. trasformazione del sequestro in sequestro finalizzato alla confisca), occorre dimostrare che tale trasformazione ha prodotto un danno concreto o un effetto immediato sulla posizione del ricorrente per mantenere l'interesse all'impugnazione
- In presenza di indizi amministrativi contrastanti (es. sopralluogo dell'Agenzia del Demanio), è preferibile aver prima esperito i rimedi amministrativi/accertamenti e documentare i risultati per poter efficacemente sostenere il vizio dell'atto cautelare in sede giurisdizionale
- La mancata decisione sul merito a causa di difetti di legittimazione o interesse comporta comunque oneri economici per il ricorrente (spese processuali e, eventualmente, somme alla Cassa delle Ammende) se il ricorso viene dichiarato inammissibile
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