Cassazione Penale, Sentenza n. 11087/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti del Paradiso per i reati di procurata inosservanza di pena (art. 390 in relazione all'art. 416-bis.1 c.p.) per avere agevolato la latitanza di Luigi Vecceloque Pereloque (fornendo un locale adibito a covo, energia elettrica e sostegno economico) e di tentata estorsione aggravata (artt. 56, 629 in relazione al 628, comma 3, n.3 e art. 416-bis.1) per aver posto atti intimidatori verso la vittima Simone Aiello al fine di estorcere somme. Il difensore ha dedotto nove motivi tra cui: travisamento del fatto in ordine alla disponibilità dell'immobile e del cavo elettrico; le somme sarebbero state estorte (non spontanee); la condotta contestata non avrebbe inciso sulle ricerche del latitante; errori nell'applicazione dell'art. 390; mancanza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari ("tempo silente"); omissioni probatorie e valutazioni cumulative degli indizi riferite a tutti i coindagati; contraddittorietà rispetto a precedenti ordinanze di riesame su altri indagati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i vari motivi in gran parte inammissibili perché si risolvevano nella proposta di una diversa lettura degli elementi fattuali, questione non sindacabile in sede di legittimità salvo violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione. Ha confermato che: (i) per il reato di procurata inosservanza di pena, essendo reato di pericolo, è sufficiente una condotta idonea a favorire la latitanza (non è necessaria l'effettiva alterazione delle ricerche o il conseguimento del vantaggio); (ii) le deduzioni sulla disponibilità dell'immobile, sul cavo elettrico e sulla natura delle somme sono deduzioni di merito inammissibili in Cassazione; (iii) il motivo relativo alla tentata estorsione è aspecifico e la confutazione delle dichiarazioni della vittima costituisce rivalutazione del fatto non consentita; (iv) la "presunzione relativa" di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 è applicabile e non è stata illegittimamente disattesa; (v) elementi sopravvenuti o provvedimenti successivi (es. decisione del riesame su altri indagati) non possono essere utilizzati nel ricorso per cassazione ma con istanza autonoma di revoca o modifica della misura.
Norme richiamate
art. 390 cod. pen.
Reato di procurata inosservanza di pena inteso come reato di pericolo: integra il reato qualsiasi condotta, attiva od omissiva, idonea a favorire la sottrazione all'esecuzione della pena, senza necessità di dimostrare l'effettivo vantaggio conseguito dal latitante
art. 416-bis.1 cod. pen.
Agggravante di matrice mafiosa che, se operante, contribuisce alla configurazione della fattispecie aggravata e attiva la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 c.p.p.
artt. 56, 629, 628 cod. pen.
Disciplina della tentata estorsione (art. 56) e dell'estorsione (art. 629) con richiamo all'aggravante del terzo comma del 628 (n.3) quando ricorrono caratteristiche intimidatorie/mafiose
art. 275, comma 3 c.p.p.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (attualità e concretezza del pericolo) per i reati aggravati ex art. 416-bis.1; la presunzione è prevalente e può essere superata solo con prova contraria
art. 274 c.p.p.
Principio generale sulle esigenze cautelari; richiamato per confronto con la presunzione speciale prevista dall'art. 275, comma 3
giurisprudenza di legittimità (principio)
La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito probatorio o per proporre una diversa ricostruzione dei fatti: il ricorso è ammissibile solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
Massime di principio
- In sede di cassazione contro misure cautelari, le censure che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili: bisogna indicare violazioni di legge o una manifesta illogicità della motivazione
- Per il reato di procurata inosservanza di pena (art. 390) è sufficiente una condotta idonea a favorire la latitanza; non è necessario provare l'effettiva alterazione delle ricerche o il conseguimento del vantaggio
- Quando sussiste l'aggravante "mafiosa" (art. 416-bis.1) opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) che il difensore deve confutare con elementi concreti e specifici per ottenere la revoca o attenuazione della misura
- Il "tempo silente" (periodo intercorso dai fatti alla misura) può essere rilevante ma deve essere valutato con riferimento a elementi che mostrino una perdita effettiva del collegamento dell'indagato con il contesto criminoso; la sola decorrenza del tempo, senza elementi nuovi, difficilmente supera la presunzione relativa
- Documenti o provvedimenti emersi dopo il provvedimento impugnato non possono essere efficacemente utilizzati nel ricorso per cassazione: tali elementi vanno proposti con istanza autonoma (revoca/modifica della misura) o in sede di riesame
- Motivi generici o aspecifici (es. contestazioni non specifiche della ricostruzione probatoria) sono destinati ad essere dichiarati inammissibili: le deduzioni devono confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata
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