Cassazione Penale, Sentenza n. 29695/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto l'istanza di riesame avverso l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Le censure sono: (i) violazione di legge per presunta errata applicazione dell'art. 273 c.p.p. con riferimento alla contestazione di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990, capo 1), sostenendo che il ristretto arco temporale di partecipazione (20/11/2019 - 26/01/2020) non sarebbe sufficiente a provare l'associatività; (ii) violazione di legge per errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 rispetto ai vari capi di detenzione e cessione di cocaina (capi 217, 218, 222, 228, 229, 234, 237, 239); (iii) violazione di legge in relazione all'art. 274 c.p.p. e alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, contestando la sussistenza di esigenze attuali e concrete di custodia cautelare per fatti avvenuti nel periodo indicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva ritenuto sussistente la gravità degli indizi sia con riferimento al reato associativo (art. 74 DPR 309/1990) sia con riferimento ai numerosi episodi di traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Il Collegio ha valorizzato ampie risultanze di captazioni tecniche (c.d. "droga parlata"), indicazioni circa il ruolo stabile del ricorrente come fornitore/pusher, la presenza di attività di bonifica dei luoghi/veicoli, e conversazioni che documentavano preparazione e consumo di dosi di cocaina. Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'associazione, il breve arco temporale rispetto alla prova della coscienza e volontà di partecipare all'associazione. Sulle esigenze cautelari la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa l'elevato pericolo di recidiva dato il numero e la consistenza dei reati fine e la pluralità dei canali di rifornimento, osservando che il ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a superare la presunzione di adeguatezza della misura (art. 275 c.p.p., comma 3). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rilevato come norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato la fattispecie valorizzando la coscienza e la volontà di far parte dell'associazione anche per un periodo relativamente breve, purché emergano elementi che provino contributo stabile o ruolo nel sodalizio.
Norma che disciplina i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni, le informazioni sulle modalità operative e gli episodi documentati costituiscano gravi indizi per le contestazioni in materia di cocaina.
Articolo richiamato dal ricorrente in relazione a profili procedurali/di legittimità; la Corte ha ritenuto le censure fondate su tale richiamo inammissibili o, comunque, manifestamente infondate, perché sostanzialmente riferite alla valutazione di merito della gravità indiziaria.
Articolo richiamato in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che i motivi addotti non contrastino la valutazione del Tribunale sulla sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete.
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
Richiamata la presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare imposta; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia prodotto elementi concreti per superare tale presunzione e quindi la custodia cautelare è stata confermata.
Massime di principio
- La durata relativamente breve di una partecipazione non esclude di per sé la configurabilità del reato associativo: è determinante la prova della coscienza e della volontà di partecipare e contribuire all'organizzazione criminale.
- Le intercettazioni e le captazioni ambientali (la cosiddetta "droga parlata") possono avere elevato valore indiziario quando ricostruiscono modus operandi, ruoli, e attività di approvvigionamento e distribuzione.
- Per contrastare la misura cautelare è necessario offrire elementi concreti e specifici idonei a sostituire la presunzione di adeguatezza della custodia (art. 275 c.p.p., comma 3); mere affermazioni generiche o il solo richiamo al breve periodo di osservazione sono normalmente insufficienti.
- Le censure di merito sulla valutazione della gravità indiziaria sono difficilmente ammissibili o vincenti davanti alla Corte di legittimità se fondate su rivalutazioni delle prove già esaminate in sede di merito.
- La presenza di molteplici episodi delittuosi, consistenti quantitativi di stupefacente e pluralità di canali di approvvigionamento rafforzano la necessità di misure cautelari quando ricorre il rischio di reiterazione.
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