Cassazione Penale, Ordinanza n. 31082/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per diffamazione. L'unico motivo dedotto riguardava l'asserita intervenuta prescrizione del reato prima della decisione di secondo grado. La Corte di cassazione ha esaminato il dato temporale del fatto più risalente, commesso il 29 dicembre 2016, rilevando la contestazione e il riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, con conseguente estensione del termine massimo prescrizionale al 29 dicembre 2026, oltre alle sospensioni maturate nel giudizio. È stato inoltre escluso ogni rilievo al dedotto difetto di notifica alla parte civile, sia perché quest'ultima avrebbe dovuto nominare un nuovo difensore dopo la cancellazione dall'albo del precedente, sia perché la questione della prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado ma prima di quella di appello, anche se accolta, non avrebbe inciso sulle statuizioni civili.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione: il termine prescrizionale non era decorso prima della sentenza di appello, anche tenendo conto della recidiva e delle sospensioni del processo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La questione del difetto di notifica alla parte civile è stata ritenuta irrilevante.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per il quale è stata confermata la condanna; la sentenza non si sofferma sugli elementi costitutivi del delitto, ma lo assume come titolo della responsabilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamata come fonte di modifica dell'art. 616 c.p.p. in tema di conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il criterio equitativo di determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato quando, sulla base della data del fatto, del regime della recidiva contestata e delle sospensioni del processo, il termine massimo di prescrizione non risulta ancora maturato alla data della decisione impugnata.
- La contestazione e il riconoscimento della recidiva possono incidere sul termine massimo di prescrizione, rendendo infondata la deduzione difensiva che assuma l'estinzione del reato in assenza di un corretto calcolo del termine applicabile.
- Il difetto di notifica alla parte civile non assume rilievo se la parte civile, per la situazione del proprio difensore, avrebbe dovuto provvedere a nuova nomina e se la decisione impugnata verte su una questione che, anche ove accolta, non inciderebbe sulle statuizioni civili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente sopporta le spese del procedimento e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, purché la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa della parte.
Come è indicizzato
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