Cassazione Civile, Ordinanza n. 12354/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di una proprietaria confinante volta a ottenere l'arretramento di una sopraelevazione realizzata su un edificio preesistente da un vicino, perché ritenuta non rispettosa della distanza di legge dal confine. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Salerno aveva respinto l'appello degli originari soccombenti; nel corso del giudizio di appello l'originario appellante era deceduto e gli eredi si erano costituiti. Con cinque motivi gli eredi hanno chiesto la cassazione della sentenza di secondo grado: con il primo hanno denunciato nullità della sentenza di appello perché formalmente intestata al defunto e non agli eredi costituiti; con il secondo, terzo e quarto hanno lamentato insufficiente/erronea/contraddittoria motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado senza esaminare adeguatamente, tra l'altro, una precedente sentenza resa tra le stesse parti su un diverso giudizio, la valutazione della CTU e le conseguenze sulla determinazione del confine; con il quinto hanno dedotto omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sulla mancata ammissione di prove testimoniali dirette a dimostrare l'esatto posizionamento della linea di confine, decisiva per stabilire la legittimità della sopraelevazione rispetto alle distanze legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la sentenza d'appello fosse nulla per essere intestata al soggetto deceduto, qualificando l'errore come mero errore materiale emendabile, poiché il contraddittorio era regolarmente instaurato e non vi erano incertezze sui destinatari della decisione. Ha inoltre ritenuto infondati, e in parte inammissibili alla luce del nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., i motivi relativi al vizio di motivazione: la motivazione della Corte territoriale esisteva, non era apparente né contraddittoria, ed affrontava concretamente le questioni devolute in appello, valorizzando la natura possessoria del precedente giudizio, la mancata prova dell'usucapione della fascia di terreno invocata, la CTU che collocava il manufatto in confine e l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con l'ulteriore statuizione di legge sul contributo unificato.
Norme richiamate
La costituzione degli eredi nel giudizio di appello è richiamata come dato di fatto; la successiva morte di una parte non incide sulla validità della decisione di cassazione, per la disciplina propria del giudizio di legittimità.
L'indicazione del defunto nell'intestazione della sentenza, in presenza di contraddittorio regolarmente costituito e senza incertezze sui destinatari, integra un mero errore materiale emendabile e non una causa di nullità.
È evocato come presupposto del regolare contraddittorio, idoneo a escludere la nullità della sentenza anche se l'intestazione non indica correttamente gli eredi.
Il vizio di insufficiente motivazione è dedotto dai ricorrenti, ma la Corte ribadisce che non è più sindacabile nei termini tradizionali dopo la riforma del 2012.
Richiamato dai ricorrenti come parametro del dovere di motivazione; la Corte lo considera nei limiti del nuovo sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, consente il controllo solo sul "minimo costituzionale" della motivazione; sono denunciabili solo anomalie motivazionali radicali, non il semplice difetto di sufficienza o la richiesta di una diversa valutazione del merito.
art. 12 preleggi
È richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici ordinari.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la morte di una parte intervenuta dopo la rituale instaurazione del processo non determina interruzione del giudizio, né consente automaticamente l'ingresso degli eredi nel procedimento di legittimità.
- L'erronea indicazione in sentenza della parte deceduta anziché degli eredi costituiti non comporta nullità della pronuncia se il contraddittorio è regolarmente instaurato e non vi sono dubbi sui soggetti cui la decisione si riferisce; si tratta di errore materiale emendabile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorso per cassazione non può essere fondato sul mero difetto di sufficienza della motivazione, ma solo su anomalie motivazionali radicali che integrino violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- La motivazione è apparente solo quando manchi sostanzialmente l'esame delle questioni decisive; non è sufficiente che la Corte di merito abbia aderito alla decisione di primo grado, se dal testo della sentenza emerge un effettivo esame critico delle doglianze.
- Il giudice di legittimità non può essere sollecitato a rivalutare il merito delle prove, la CTU o l'opportunità dell'ammissione dei mezzi istruttori quando la sentenza impugnata dia conto, in modo non illogico, delle ragioni della decisione.
- Se un precedente giudizio tra le stesse parti ha natura possessoria, esso non è di per sé idoneo a risolvere definitivamente la questione dominicale o a modificare i termini della controversia sulla proprietà e sulle distanze, in mancanza di prova del diverso titolo invocato.
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