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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15296/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per furto (artt. 56, 624 c.p.) per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il ricorrente, attraverso cinque motivi, deduce: (i) violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte d'appello avrebbe riqualificato la condotta come furto consumato; (ii) la Corte avrebbe valorizzato un ulteriore furto a carico del negozio "Globo" non considerato dal Tribunale; (iii) avrebbe riconosciuto circostanze aggravanti (violenza sulle cose e aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7) esclusi o non contestati in primo grado; (iv)-(v) vizi di motivazione sul diniego della particolare tenuità e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che la Corte di appello ha errato nel ritenere il furto consumato quando, per la ricostruzione fattuale (intervento della guardia prima dell'uscita), il caso rientra nella categoria del tentativo secondo la giurisprudenza di legittimità. Inoltre la Corte d'appello non poteva valorizzare circostanze aggravanti non contestate o escluse in primo grado, essendo la cognizione del giudice dell'impugnazione limitata al devolutum (art. 597 c.p.p.). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame, con particolare riferimento alla valutazione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) alla luce dei criteri indicati.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: va valutata in relazione alle modalità della condotta, all'esiguità del danno o del pericolo e alla non abitualità del comportamento; la Corte di merito deve applicarla se ricorrono i presupposti alla luce della corretta qualificazione dei fatti.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri di valutazione della pena e degli elementi (modalità della condotta, entità del danno/pericolo) utili anche per determinare la particolare tenuità ex art. 131-bis.

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo: la sentenza richiama che, quando l'intervento di sorveglianza impedisce l'effettivo distacco della refurtiva dalla sfera di controllo della vittima, il reato resta al grado di tentativo.

  • art. 624 cod. pen.

    Prevede il reato di furto; la corretta qualificazione (tentato vs consumato) è rilevante per la valutazione della particolare tenuità.

  • art. 625, comma 1, n.7 cod. pen.

    Aggravante prevista per il furto commesso su cose esposte alla pubblica fede: la Corte ha richiamato che tale aggravante non poteva essere valorizzata in appello se esclusa in primo grado e non impugnata dal pubblico ministero.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti della cognizione del giudice dell'impugnazione (devolutum) e la disciplina della reformatio in peius: il giudice d'appello non può infliggere una definizione più grave o valorizzare circostanze non dedotte nell'impugnazione del pubblico ministero.

  • Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 (Prevete)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che il monitoraggio diretto e l'intervento tempestivo del personale di sorveglianza in supermercato impediscono la consumazione del furto, lasciandolo allo stadio del tentativo.

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza di riferimento sulla non abitualità del comportamento ai fini dell'art. 131-bis, richiamata per valutare la ricorrenza della particolare tenuità.

Massime di principio

  • Se la sorveglianza o l'intervento impedisce che la merce esca dalla sfera di controllo del soggetto passivo, il furto è da considerarsi tentato e non consumato (rilevante ai fini della particolare tenuità).
  • Il giudice d'appello è vincolato al 'devolutum' (art. 597 c.p.p.): non può valorizzare circostanze aggravanti non contestate o escluse in primo grado se il pubblico ministero non ha impugnato tali profili.
  • Per riconoscere la particolare tenuità ex art. 131-bis occorre valutare congiuntamente: modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo (art. 133 c.p.) e non abitualità del comportamento; tutti questi elementi devono emergere in modo motivato.
  • La riqualificazione della fattispecie operata in sede d'appello deve essere congruamente motivata e non può fondarsi su presupposti giuridici contraddetti dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Se in primo grado è esclusa un'aggravante o è omessa statuizione su un fatto, e il pubblico ministero non impugna, la Corte d'appello non può utilizzare tali circostanze per peggiorare la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius).

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