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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20359/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 05/11/2024 che, in sede di giudice dell'esecuzione, aveva revocato l'ordine di demolizione disposto con le sentenze di condanna n. 207/95 e 89/97. La Procura lamenta violazione di legge e vizio di motivazione: contesta la valutazione della legittimità dei provvedimenti di condono e del frazionamento delle domande (presunto artificioso per eludere il limite volumetrico), l'errata attribuzione di rilevanza alla posizione dei promissari acquirenti quali legittimati a sanatoria, e l'uso del principio di proporzionalità per revocare definitivamente l'ordine demolitorio senza verificare la legittimità sostanziale dei titoli sananti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato che il giudice penale, all'esito della condanna per reati edilizi, deve impartire l'ordine di demolizione quale misura ripristinatoria e che tale ordine è doveroso e vincolante salvo che sopravvengano provvedimenti amministrativi della P.A. che risultino assolutamente incompatibili. La Corte ha rilevato errori nell'ordinanza del Tribunale di Napoli: il Tribunale non ha adeguatamente verificato la legittimazione degli istanti al condono (presunti promissari acquirenti), né ha scandagliato elementi sintomatici di un frazionamento artificioso delle domande e di una partecipazione unitaria di fatto riconducibile all'unico proprietario Fusco. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla luce dei principi affermati (verifica rigorosa della legittimazione alle domande di condono, controllo giudiziale dei presupposti del titolo sanante, corretta applicazione del principio di proporzionalità in sede esecutiva e rispetto dei limiti di intervento del giudice penale). In pratica l'annullamento riammette la possibilità di dare esecuzione all'ordine di demolizione salvo che risultino atti amministrativi validi e incompatibili con esso.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 31

    per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita

    L'ordine di demolizione emesso dal giudice penale è di natura ripristinatoria, dovuto dopo la condanna per reati edilizi; ha efficacia reale e può essere revocato solo se esistono provvedimenti amministrativi sopravvenuti assolutamente incompatibili.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 36

    Richiamato nella motivazione con riguardo ai requisiti di doppia conformità per la sanatoria: la sanatoria estingue il reato solo se ricorrono i presupposti temporali e di conformità richiesti dalla norma.

  • L. 23 dicembre 1994, n. 724 - art. 39

    Disciplina il limite volumetrico e la disciplina del condono; la giurisprudenza interpreta l'art. 39 nel senso che il frazionamento artificioso delle domande per eludere il limite volumetrico è vietato e che le istanze devono essere valutate unitariamente quando esiste un unico centro di interessi.

  • L. 28 febbraio 1985, n. 47 - artt. 6 e 38

    Indicano i soggetti legittimati amministrativamente a presentare domande di sanatoria e le regole sull'oblazione; in ambito penale la causa di estinzione (oblazione/condono) opera solo per i soggetti cui si riferisce e la legittimazione penale/amministrativa può differire.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 1 Prot. 1, art. 6 §1, art. 8

    Richiamate per delimitare le garanzie processuali e il bilanciamento con il diritto di proprietà e la vita privata. La Corte ricorda che l'ordine di demolizione non è una pena ai sensi dell'art.7 CEDU ma rientra nella tutela prevista dall'art.1 Prot.1 e dalla giurisprudenza CEDU; l'art.8 può imporre valutazioni di proporzionalità in fase esecutiva, in particolare se l'immobile è abitazione abituale.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241 - art. 21‑novies

    Richiamata nella discussione sul silenzio-assenso e la validità dell'atto formatosi per silenzio; la Corte afferma che il giudice penale può verificare la sussistenza dei presupposti di legge anche quando il provvedimento si è formato per silenzio-assenso.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale dopo condanna per reati edilizi è, per principio, doveroso e produce effetti nei confronti di chiunque sia titolare di diritti sulla res; può essere revocato solo se esistono provvedimenti amministrativi sopravvenuti che siano assolutamente incompatibili con l'ordine stesso.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di controllare la sussistenza dei presupposti di legge del titolo sanante (condono/permesso in sanatoria): deve verificare legittimazione del richiedente, rispetto dei limiti volumetrici, eventuali artifici di frazionamento e i requisiti di forma e sostanza del provvedimento amministrativo.
  • La posizione del promissario acquirente non genera automaticamente una legittimazione sufficiente a ottenere la sanatoria; serve una situazione soggettiva qualificata (es. possesso o disponibilità materiale o altri elementi che dimostrino un interesse giuridicamente qualificato).
  • Il principio di proporzionalità può operare in sede esecutiva ma non per revocare definitivamente l'ordine di demolizione in contrasto con il quadro normativo: esso può giustificare al massimo una sospensione temporanea dell'esecuzione quando siano provate, con allegazioni rigorose, ragioni concrete legate a domicilio abituale, età, salute, basso reddito o impossibilità di alternativa abitativa; tuttavia tali elementi devono essere valutati senza travolgere la funzione ripristinatoria dell'ordine.
  • Il silenzio‑assenso o il successivo rilascio formale di un titolo amministrativo non impediscono il controllo giudiziale sulla sua legittimità: se la domanda di condono era priva dei requisiti essenziali (ad es. mancanza di legittimazione del richiedente) il titolo non produce gli effetti estintivi invocati in sede penale.
  • Chi acquista un immobile abusivo in buona fede resta soggetto all'ordine di demolizione, ma ha rimedio in sede civile (rivalsa verso il venditore) per i danni patrimoniali subiti; la tutela del terzo di buona fede non si traduce automaticamente in un ostacolo insuperabile all'esecuzione dell'ordine demolitorio.

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