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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16776/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un soggetto che agiva quale successore di un defunto intestatario o cointestatario di rapporti di conto corrente, deposito titoli e libretti postali, chiedendo la consegna della documentazione relativa a tali operazioni, nei limiti dell'art. 119, comma 4, t.u.b., e il risarcimento dei danni derivanti dal mancato rilascio. Il tribunale accolse la domanda e la corte d'appello confermò, ritenendo che il diritto di accesso alla documentazione bancaria spettasse al cliente o al suo successore anche con riferimento a dati di terzi eventualmente presenti negli atti e che fosse ammissibile la condanna generica al risarcimento del danno. La società ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 119, comma 4, t.u.b. e delle norme in tema di protezione dei dati personali, sostenendo che la corte territoriale avesse omesso di considerare il necessario bilanciamento tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 278 c.p.c., degli artt. 101 e 112 c.p.c. e ancora dell'art. 119 t.u.b. e del codice privacy, assumendo che la condanna generica non fosse pronunciabile in assenza di consenso della controparte; con il terzo ha contestato le statuizioni sulle spese di lite e sul contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, rilevando che la ricorrente non aveva indicato con precisione come la questione fosse stata devoluta nei gradi di merito e quali atti e circostanze processuali fossero decisivi. Ha respinto il secondo motivo ritenendolo infondato, affermando che nelle azioni di risarcimento del danno è ammissibile la domanda originaria di condanna generica senza necessità del consenso del convenuto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché privo di autonoma censura, essendo meramente dipendente dall'auspicata cassazione delle statuizioni di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 4, t.u.b.

    Riconosce al cliente o al suo successore il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria richiesta; nel caso esaminato, la Corte di merito aveva ritenuto che tale diritto si estendesse anche ai dati di terzi eventualmente contenuti negli atti, ma la Cassazione non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • artt. 7, 8, 9, 10 d.lgs. n. 196/2003

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la tutela della riservatezza dei terzi rispetto all'accesso documentale, senza accoglimento del motivo per difetto di specificità.

  • art. 278 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, nelle azioni di risarcimento del danno, la domanda di condanna generica è ammissibile anche se proposta originariamente, senza necessità del consenso espresso o tacito del convenuto.

  • artt. 101 e 112 c.p.c.

    Richiamati nel motivo relativo alla condanna generica, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce dell'ammissibilità della domanda di condanna generica.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato per censurare la regolazione delle spese, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di autonoma censura.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a carico della ricorrente.

  • art. 325 c.p.c.

    In presenza dell'allegazione, espressa o implicita, che la sentenza sia stata notificata, opera il termine breve per impugnare.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare la copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione nel termine previsto.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Consente il deposito della copia autentica della sentenza munita di relata anche con le modalità ivi previste.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti processuali, i documenti e le circostanze di fatto rilevanti, in modo da consentire il controllo di decisività e correttezza della decisione impugnata.
  • Nelle azioni di risarcimento del danno è ammissibile la domanda proposta fin dall'inizio come condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto.
  • La deduzione di una violazione del bilanciamento tra diritto di accesso documentale e riservatezza altrui non è esaminabile in cassazione se il motivo non specifica in quali termini la questione sia stata devoluta nei precedenti gradi di giudizio.
  • La censura sulle spese processuali è inammissibile quando non contenga una autonoma critica alla statuizione impugnata, ma si limiti a dipendere dalla pretesa caducazione della decisione di merito.
  • Quando l'impugnante alleghi, anche implicitamente, la notificazione della sentenza ai fini del termine breve, si applica il termine di cui all'art. 325 c.p.c., con l'onere di deposito della copia autentica notificata nei modi e termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteTUB
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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