Cassazione Civile, Ordinanza n. 36910/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, perché proposto contro una sentenza che non si limitava a decidere sulla competenza, ma conteneva anche una decisione di merito. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito dal Tribunale di Brescia, che ha ritenuto la propria competenza territoriale e ha rigettato l'opposizione proposta dalla società debitrice e dai soci. Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per regolamento di competenza chiedendo che fosse dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Roma e, al contempo, l'annullamento nel merito, senza rinvio, della decisione impugnata. La parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del regolamento, sostenendo che il ricorso investisse anche statuizioni di merito. La Corte rileva che il provvedimento impugnato contiene sia una decisione sulla competenza sia una pronuncia sul merito dell'opposizione; pertanto il rimedio corretto sarebbe stato l'appello, non il regolamento di competenza facoltativo.
Norme richiamate
regolamento di competenza
Il regolamento di competenza è esperibile solo per censurare la violazione delle norme sulla competenza oggetto della pronuncia; se la sentenza contiene anche una decisione di merito, il rimedio ordinario è l'appello e il regolamento non è ammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello per il ricorso
L'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità è pari al contributo unificato previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza, anche nella forma facoltativa, è inammissibile quando la sentenza impugnata contiene non solo la decisione sulla competenza, ma anche una statuizione sul merito o su questioni pregiudiziali diverse dalla competenza.
- Ai fini dell'ammissibilità del regolamento, per "decisione di merito" deve intendersi non soltanto la pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni sostanziali o processuali preliminari o pregiudiziali diverse dalla competenza.
- Quando la sentenza decide congiuntamente sulla competenza e sul merito, il rimedio da esperire è l'impugnazione ordinaria, non il regolamento di competenza.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti di legge, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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