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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42320/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. per false dichiarazioni sulle proprie generalità rese durante un controllo stradale (dichiarò di chiamarsi Sciuto Giuseppe Luciano, con diverse generalità anagrafiche). Due motivi: (1) vizi di qualificazione giuridica: la condotta sarebbe riconducibile ad art. 496 c.p. e art. 477 c.p., perché sarebbero esistiti mezzi (foglio tachigrafico) che consentivano l'identificazione e quindi non si configurerebbe l'art. 495 c.p.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella quantificazione della pena, per non aver valorizzato la ritrattazione e l'esibizione successiva del documento vero e la tenuità dell'offesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la Corte territoriale ha accertato che anche il foglio tachigrafico recava le stesse generalità false e che il reato si è perfezionato con la prima dichiarazione orale falsa; la giurisprudenza di legittimità considera rilevante anche l'esibizione di un documento falso ai fini dell'art. 495 c.p. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la Corte ha ritenuto esauriente la motivazione relativa alla determinazione della pena e ha spiegato perché la ritrattazione successiva non poteva attenuare il disvalore della condotta. Conseguentemente il giudicato di condanna rimane confermato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma applicata per la falsa attestazione sulle proprie generalità; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione orale falsa integri l'offesa alla pubblica fede anche se esistesse un documento contenente le stesse false generalità

  • art. 496 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile configurazione alternativa (falso ideologico o materiali differenti), ma la Corte ha escluso la sua applicazione per i fatti accertati

  • art. 477 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente in concorso con art. 496 c.p.; non ritenuta applicabile dalla Corte alla fattispecie perché il nucleo fattuale è quello della falsa attestazione delle generalità

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di impugnazione in Cassazione richiamati per delimitare i motivi ammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata con la determinazione di euro 3.000

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessinnone)

    Principio secondo cui la Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione di merito; la mera richiesta di diversa valutazione delle risultanze non integra vizio di legittimità

  • Sez. 5, n. 22585 del 23/03/2012 (Hadgu)

    Giurisprudenza che riconosce che l'esibizione o la presentazione di un documento falso equivale a declinare generalità non corrispondenti al vero e rientra nell'art. 495 c.p.; richiamata dalla Corte per giustificare la qualificazione

  • Sez. 5, n. 20507 del 14/01/2019

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale recente in senso coerente con l'applicazione dell'art. 495 c.p. anche quando vi sia esibizione di documenti falsi

Massime di principio

  • La dichiarazione orale di generalità false a un pubblico ufficiale integra il reato di cui all'art. 495 c.p.; non è necessario che sia l'unico mezzo disponibile per l'identificazione se anche i documenti prodotti riportano le stesse false generalità
  • L'esibizione di un documento falso è equiparata, ai fini dell'art. 495 c.p., alla dichiarazione di generalità non corrispondenti al vero
  • La ritrattazione e l'esibizione successiva del documento vero, se avvenute solo dopo che gli operanti hanno sollevato dubbi e lo hanno invitato in ufficio, possono non essere valorizzate come cause attenuanti o di esclusione del reato
  • In Cassazione non è consentita la mera riconsiderazione del merito o una diversa valutazione delle prove; i motivi devono evidenziare vizi di diritto o di motivazione specifici e non generici
  • I motivi generici sulla quantificazione della pena sono spesso inammissibili in sede di legittimità se non specificamente ancorati a vizi di diritto o a carenze motivazionali effettive
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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