Sentenza del 23/10/2015 n. 21599 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha contestato la fruizione, da parte della contribuente, di un credito d’imposta per nuove assunzioni relativo agli anni 2003-2006, ritenendo superato il limite massimo previsto dalla regola "de minimis". Secondo l’Amministrazione, il credito previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 289 del 2002, art. 63, costituiva un aiuto di Stato soggetto al limite di 100.000 euro nel triennio. La contribuente sosteneva invece che si trattasse di una misura generale a favore dell’occupazione, non soggetta a tale limite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando l’opposizione della contribuente contro l’atto di recupero del credito d’imposta. La Corte ha stabilito che il rinvio legislativo alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis" rendeva tale disciplina il tetto massimo di fruizione del credito, indipendentemente dalla qualificazione dell’agevolazione come misura occupazionale. È stata disposta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
all’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis
La disposizione assoggetta il credito d’imposta per nuove assunzioni al limite massimo previsto dalla disciplina degli aiuti de minimis e consente il cumulo con altri benefici solo entro tale limite.
Legge n. 289 del 2002, art. 63
La norma ha rinnovato il regime di incentivi alle assunzioni mantenendo ferme, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni della L. n. 388 del 2000, compreso il limite de minimis.
Regolamento CE n. 69 del 2001
Ha fissato, con effetto dal 2 febbraio 2001, il massimale degli aiuti de minimis in 100.000 euro nell’arco di tre anni, importo considerato dalla Corte quale limite massimo del credito fruibile.
Regolamento CE n. 2204 del 2002
La sua disciplina sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione non consente di superare il limite previsto dalla normativa nazionale, che aveva espressamente parametrato il credito alla regola de minimis.
D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 46 del 2007
sono esclusi dal cumulo per il computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola de minimis gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria
La disposizione riguarda aiuti concessi in misura superiore al limite de minimis e non si applica a un credito il cui importo massimo è stato direttamente fissato dalla legge nazionale in misura corrispondente al massimale de minimis.
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Quando una legge nazionale richiama espressamente la disciplina degli aiuti de minimis, tale richiamo può costituire un limite massimo autonomo alla fruizione dell’agevolazione, anche se il beneficio è finalizzato a promuovere l’occupazione.
- La qualificazione di un incentivo come misura generale o come aiuto di Stato non è decisiva se la legge nazionale ha comunque stabilito che il beneficio sia soggetto al regime de minimis.
- Il superamento del massimale de minimis legittima il recupero della parte di credito d’imposta eccedente, anche quando l’impresa opera localmente o sostiene di non incidere sugli scambi comunitari.
- Le norme successive che escludono determinati aiuti dal calcolo del massimale de minimis non si applicano automaticamente: occorre verificare che l’aiuto sia stato concesso in misura superiore al limite e rientri effettivamente nella specifica previsione normativa.
- Nel valutare un’agevolazione, è necessario considerare non solo la finalità del beneficio, ma anche i limiti espressamente previsti dalla legge istitutiva e le regole sul cumulo con altri incentivi.
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