Cassazione Penale, Sentenza n. 6646/2022 del 24/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il delitto di furto aggravato (art. 625, comma 1, n. 2 c.p.) per essersi impossessato di circa 80-100 litri di gasolio asportati da una cisterna, presumibilmente mediante pompa di aspirazione. La ricostruzione fattuale indicava che nella notte del 24/6/2014 una pattuglia dei Carabinieri aveva notato e inseguito un'auto condotta dal Rinelli in zona industriale prossima al luogo del furto; il conducente avrebbe abbandonato il veicolo e si sarebbe dato alla fuga. Nel bagagliaio furono rinvenute quattro taniche piene di liquido e una pompa elettrica aspiratrice; nel veicolo anche documenti del Rinelli. La difesa sosteneva che le taniche contenessero acqua e che il veicolo fosse fermo per guasto; in Cassazione il ricorrente contestava la motivazione delle sentenze di merito, la valutazione della prova e chiedeva l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi (contestazione della valutazione probatoria e della motivazione) sono stati ritenuti inammissibili perché la Corte di merito aveva fornito adeguata motivazione basata sull'insieme di elementi (riconoscimento in luogo ben illuminato, contatto visivo mantenuto dagli operanti, vicinanza di tempo e luogo al furto denunciato, taniche e pompa rinvenute nel veicolo). Il terzo motivo, relativo all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., è stato dichiarato inammissibile perché tale causa di non punibilità non era stata dedotta in appello e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se la norma era già vigente alla data della sentenza di appello (richiamando art. 606, comma 3, c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che incrimina il furto aggravato; applicata dalle corti di merito in base alla ricostruzione che ha ritenuto provata l'appropriazione illecita di carburante con modalità aggravanti (quantitativo, uso di strumenti).
Istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non potesse essere prospettato per la prima volta in Cassazione se non dedotto in appello, quando la norma era già in vigore.
Norma processuale che limita le censure deducibili in Cassazione e che impedisce di dedurre per la prima volta in quest'ultima sede questioni rilevanti (quali l'applicazione di art. 131-bis) se non proposte anteriormente.
Consente alla Corte la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste assoluta assenza di colpa del ricorrente; applicata per l'ordine del pagamento di euro 3.000,00.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. in legge)
Richiamato in relazione alle conclusioni scritte formulate dal P.G.; norma di carattere procedurale che disciplina talune modalità di intervento del P.G. in Cassazione.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti o rivaluta in via autonoma la prova se la motivazione del giudice di merito è congrua e coerente: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione degli elementi di fatto sono spesso dichiarati inammissibili.
- Il riconoscimento personale effettuato da operatori di polizia in luogo ben illuminato e la presenza, nel veicolo dell'indagato, di strumenti e beni compatibili con il reato (es. taniche con liquido e pompa) e la condotta di fuga costituiscono elementi congiunti che, se adeguatamente motivati, possono fondare la condanna per furto aggravato.
- Dubbi sulla natura del liquido rinvenuto (gasolio vs acqua) richiedono, idealmente, accertamenti tecnici o sequestro; tuttavia, la combinazione di circostanze (quantitativi compatibili, strumentazione per l'aspirazione, tempo e luogo coerenti con la denuncia) può essere ritenuta sufficiente dal giudice se adeguatamente argomentata.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) deve essere sollevata tempestivamente (in primo grado o in appello); tentare di introdurla per la prima volta in Cassazione è generalmente inammissibile se la norma era già vigente al momento della sentenza di appello.
- Quando si prospettano vizi di motivazione, è necessario dimostrare concretamente l'illogicità ovvero la contraddittorietà della valutazione probatoria; mere alternative ricostruttive proposte dalla difesa non sono sufficienti in Cassazione.
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