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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13076/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia originava dall’impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2005. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 67/15/10 depositata il 15 dicembre 2010, aveva riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 114 del 2008, accogliendo l’appello dell’Ufficio e respingendo l’appello incidentale della contribuente. Quest’ultima propose ricorso per cassazione. Il testo non specifica i motivi di merito del ricorso. Nel corso del giudizio, la ricorrente documentò di aver aderito alla definizione agevolata della cartella di pagamento oggetto del contenzioso, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016, e i relativi pagamenti rateali; dopo il rinvio disposto per integrare la documentazione e acquisire la rinuncia, il 26 luglio 2019 comunicò la rinuncia al ricorso per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, sulla base della documentazione attestante la definizione agevolata della lite e della rinuncia al ricorso. Ha compensato integralmente le spese tra le parti, richiamando il principio secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione durante la procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, non si applica la regola ordinaria di condanna alle spese ex art. 391 c.p.c., poiché ciò introdurrebbe oneri ulteriori idonei a dissuadere il contribuente dall’adesione alla definizione.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, D.L. n. 193/2016

    In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese dei medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese

    Quando il contribuente rinuncia al ricorso per cassazione nel corso della definizione agevolata, le spese vanno compensate anche se l’amministrazione non accetta la rinuncia, perché una condanna alle spese aggiungerebbe oneri incompatibili con la finalità della disciplina agevolativa.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese dei medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese

    Nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione nell’ambito della definizione agevolata disciplinata dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 193 del 2016, la regola generale dell’art. 391, comma 2, c.p.c. sulla condanna alle spese non trova applicazione e le spese sono compensate.

Massime di principio

  • Quando il contribuente definisce in via agevolata la controversia tributaria e rinuncia al ricorso per cassazione durante la procedura, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere se la documentazione prodotta attesta l’avvenuta definizione.
  • In tale ipotesi le spese di lite sono compensate, anche se l’amministrazione non accetta la rinuncia: la condanna del contribuente introdurrebbe oneri ulteriori rispetto a quelli previsti per la definizione agevolata e potrebbe dissuadere dall’adesione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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