Cassazione Penale, Ordinanza n. 14576/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del GIP del Tribunale di Savona era stata applicata all'imputato la pena concordata per due capi di imputazione: atti persecutori in danno del Sindaco di Cisano sul Neva e imbrattamento della sede del Municipio del medesimo Comune, contestato in continuazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti e sul conseguente mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., assumendo in sostanza che il giudice non avrebbe dovuto recepire l'accordo senza verificare la corretta qualificazione del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla erronea qualificazione giuridica fosse formulata in modo del tutto generico e ha richiamato il principio secondo cui, nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p., l'accordo tra le parti esonera dall'onere della prova e la motivazione della sentenza può essere sintetica, purché dia conto della descrizione del fatto, della correttezza della qualificazione giuridica, della verifica ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la contestazione del reato di imbrattamento in continuazione
norma incriminatrice dell'imbrattamento contestato al capo B
richiamato come parametro per verificare l'eventuale presenza di cause di proscioglimento immediato, che la Corte esclude
richiamato come base del patteggiamento, con effetti sulla motivazione e sull'onere della prova
art. art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.
richiamato come disciplina introdotta nel 2017, senza incidere sul principio già affermato
art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
base per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
art. 27 Cost.
richiamato per la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini costituzionali
Massime di principio
- Nel patteggiamento la motivazione della sentenza può essere estremamente sintetica, essendo sufficiente una succinta descrizione del fatto desumibile dal capo d'imputazione, l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, il richiamo all'art. 129 c.p.p. e la verifica della congruità della pena.
- L'accordo tra le parti nel rito ex art. 444 c.p.p. esonera l'accusa dall'onere della prova, sicché il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato e non consente censure generiche sulla qualificazione giuridica del fatto.
- In sede di ricorso avverso sentenza di patteggiamento, la deduzione di un errore nella qualificazione giuridica deve essere specifica; una contestazione generica non è idonea a scalfire la motivazione del provvedimento e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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