Cassazione Civile, Ordinanza n. 11954/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione allo stato passivo proposta dalla banca in un fallimento per ottenere l'ammissione con privilegio ipotecario del credito derivante da un mutuo fondiario di euro 1.200.000 erogato alla società poi fallita. Il giudice di merito ha ritenuto revocabile l'ipoteca ex art. 67, comma 1, n. 3, l.f., perché il mutuo, concesso nell'anno anteriore al concordato preventivo poi sfociato nel fallimento, aveva funzione sostanzialmente solutoria, essendo stato utilizzato per estinguere un debito chirografario preesistente verso la stessa banca, senza prova di un effettivo piano di risanamento; ha inoltre ritenuto non provata l'inscientia decoctionis della banca. Con il ricorso per cassazione la banca ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe trascurato il collegamento tra mutuo e apertura di credito in conto corrente, concessi contestualmente e per importi complessivamente superiori al precedente debito, nonché la richiesta unitaria di finanziamento per esigenze aziendali; 2) ancora omesso esame e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando l'affermazione che la somma mutuata non sarebbe entrata nella disponibilità della società e sarebbe stata impiegata solo per estinguere il debito preesistente, in presenza dell'estratto conto che mostrerebbe l'effettiva erogazione e il successivo utilizzo autonomo delle somme; 3) nullità della motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere il tribunale negato la prova dell'inscientia decoctionis con motivazione apparente e senza considerare gli indici positivi offerti dalla banca (assenza di protesti, iscrizioni pregiudizievoli, pignoramenti, criticità di bilancio, mantenimento degli affidamenti); 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, per non avere il tribunale dato ingresso alle prove testimoniali, all'ordine di esibizione alla Centrale Rischi e alla CTU richieste dalla banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e quattro i motivi. Ha dichiarato inammissibili i primi due, rilevando che le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. non individuavano in modo puntuale il fatto storico asseritamente omesso né la sua effettiva deduzione nei gradi di merito; ha inoltre escluso che fosse configurabile una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la doglianza mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio. La Corte ha anche osservato che, una volta accertato che l'erogazione del mutuo aveva estinto il precedente credito chirografario sostituendolo con un credito di pari importo assistito da ipoteca, l'eventuale esistenza di un ulteriore affidamento non valeva a escludere la revocabilità della garanzia. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto infondato: il tribunale aveva infatti espresso una motivazione non meramente apparente, spiegando che la documentazione prodotta non dimostrava la buona fede della banca e valorizzando, in senso positivo, l'elemento dell'erogazione del mutuo finalizzato al rilancio di un'impresa evidentemente in crisi, oltre alla non verosimiglianza che l'istituto non avesse eseguito le ordinarie verifiche sulla solvibilità. Il quarto motivo è stato respinto perché il vizio di omessa pronuncia non riguarda le istanze istruttorie e, comunque, le prove richieste non erano decisive: la documentazione della Centrale Rischi rilevante era già agli atti, la prova testimoniale era generica e valutativa, e la CTU era inutile rispetto all'accertamento già compiuto sull'assenza di collegamento tra i finanziamenti e sulla destinazione del mutuo a copertura delle passività chirografarie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della banca alle spese del giudizio di cassazione e con declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 3, l.f.
La concessione di un'ipoteca a garanzia di un finanziamento destinato, in concreto, a estinguere debiti preesistenti può integrare un atto revocabile in sede fallimentare quando ricorrano i presupposti dell'azione revocatoria fallimentare.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, e del modo in cui è stato discusso in giudizio; non consente una rivalutazione del merito.
La violazione di tali norme è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, ignora prove legali o attribuisce valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia; non può essere usata per contestare la valutazione delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non consente di comprendere il fondamento della decisione; nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Il vizio di omessa pronuncia riguarda domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione, non le mere istanze istruttorie.
La prova testimoniale deve essere articolata in modo specifico e non generico o valutativo.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto in modo generico: occorre indicare il fatto storico preciso, il dato probatorio che lo dimostra e il momento del suo effettivo dibattito processuale.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è uno strumento per sollecitare una nuova valutazione delle prove, ma solo per denunciare l'utilizzo di prove non dedotte, l'omessa considerazione di prove legali o l'attribuzione di efficacia probatoria impropria.
- Un mutuo assistito da ipoteca può essere ritenuto funzionalmente solutorio e quindi soggetto a revoca quando, in concreto, la somma erogata estingue un debito chirografario preesistente verso lo stesso creditore, sostituendolo con un credito garantito, a prescindere dall'eventuale concessione di ulteriori affidamenti se questi non risultano collegati causalmente alla stessa operazione.
- Per escludere la scientia decoctionis del creditore non bastano elementi meramente negativi o l'assenza di indici esteriori di crisi: occorre una prova positiva di circostanze idonee a far ritenere la normale solvibilità dell'impresa al momento dell'atto revocabile.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile in relazione alle istanze istruttorie; la mancata ammissione di prove è censurabile solo se la prova omessa sia decisiva e idonea, con giudizio di certezza, a sovvertire il fondamento della decisione di merito.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; se il giudice espone le ragioni della ritenuta irrilevanza o insufficienza delle prove offerte, il vizio non sussiste.
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