Cassazione Civile, Ordinanza n. 30601/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata e della prova del pagamento delle rate previste. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dalla notificazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, relativa a indebita compensazione IRAP per l'anno d'imposta 2008. Il contribuente aveva impugnato la cartella dinanzi alla C.T.P. di Roma, ottenendone l'accoglimento; l'appello dell'Ufficio era stato poi respinto dalla C.T.R. del Lazio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio il contribuente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 11 del d.l. 50/2017, depositando la documentazione di accettazione della domanda e le quietanze delle rate pagate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base normativa della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base normativa della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato
richiamato come disciplina della definizione agevolata alla quale il contribuente ha aderito, con effetto estintivo del giudizio
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata prevista dalla legge, se accompagnata dal deposito della prova dell'accettazione della domanda e del pagamento delle rate dovute, determina l'estinzione del giudizio pendente sulla pretesa fiscale oggetto della definizione.
- Quando la sopravvenuta definizione agevolata assorbe la controversia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto disposto nel provvedimento estintivo.
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