Cassazione Penale, Sentenza n. 17522/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 21/05/2024 che condannava Postorino alla pena di euro 300 di ammenda per il reato previsto dall'art. 1161 cod. nav. Il ricorrente deduce: 1) violazione del principio ne bis in idem, sostenendo che per lo stesso fatto era già stato condannato nel 1997 con decreto penale di condanna; 2) insufficiente prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio e travisamento del fatto, poiché lo sconfinamento nell'area demaniale sarebbe stato minimo e non percepibile sulle carte senza strumenti di misura; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (beneficio di non punibilità/attenuazione), sostenendo che tale causa di non punibilità è applicabile anche ai reati permanenti. Inoltre la difesa ha rinunciato alla trattazione orale e non è comparsa in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) procedura e udienza: la richiesta di trattazione orale è irretrattabile e la rinuncia dell'avvocato non ha mutato il rito; il Procuratore generale è stato invitato a concludere; 2) primo motivo (ne bis in idem): inammissibile perché il divieto opera solo se sussiste identità storico-naturalistica del fatto; il precedente decreto penale del 1997 riguarda un periodo storico differente e la prosecuzione o ripresa della condotta costituisce un fatto storico diverso non coperto dal giudicato; 3) secondo motivo (insufficienza probatoria): inammissibile, stante la possibilità di ravvisare il dolo, anche in ragione del precedente accertamento irrevocabile che rendeva noto al ricorrente l'illiceità della condotta; 4) terzo motivo (art. 131-bis): inammissibile perché la questione non è stata sollevata in grado di merito e non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione come vizio di legge; inoltre la doglianza sui benefici di legge è generica e non adeguatamente sviluppata; 5) conseguenze processuali: ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato contestato (sconfinamento nell'area demaniale marittima); la Corte ha confermato l'accertamento di responsabilità in relazione alla condotta contestata.
La Corte ha ritenuto che l'applicabilità della causa di non punibilità/modifica sostanziale non poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione quando non sia stata sollevata nel merito; quindi la questione è inammissibile se non esperita nei gradi di merito.
art. 649 cod. proc. pen. (richiamato in tema di ne bis in idem)
Richiamato per spiegare i limiti del principio ne bis in idem nei reati permanenti: esso opera solo con riguardo alla medesima configurazione storico-naturalistica del reato.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. (richiamo alla disciplina della trattazione orale)
La richiesta di trattazione orale è irretrattabile; la rinuncia della difesa non trasforma il rito in cartolare e non impedisce alla parte non rinunciante o al P.G. di concludere oralmente.
Norma che regola la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non imputabile a colpa grave; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000.
Richiamati per spiegare il principio giurisprudenziale sulla irretrattabilità della richiesta di trattazione orale e il collegamento normativo con l'art. 611 cod. proc. pen. così come modificato.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem, nei reati permanenti, opera solo se sussiste identità storico-naturalistica del fatto (stessi elementi essenziali: condotta, evento, tempo, luogo, persona); una prosecuzione o ripresa della condotta in epoca successiva costituisce un fatto diverso e non è coperta dal giudicato.
- La contestazione dell'applicabilità di nuove cause di non punibilità o modifiche sostanziali di legge (es. art. 131-bis) deve essere sollevata nei gradi di merito; sollevare tali questioni per la prima volta in Cassazione è inammissibile salvo specifiche eccezioni.
- La richiesta di trattazione orale è, di regola, irretrattabile: la rinuncia comunicata tardivamente non trasferisce automaticamente il procedimento in rito cartolare e non preclude alle controparti o al P.G. di concludere oralmente.
- Se sussiste un accertamento penale irrevocabile precedente, la conoscenza del divieto da parte dell'imputato può supportare l'apprezzamento del dolo in successivi e analoghi comportamenti.
- Motivazioni generiche o non sviluppate (ad es. richiamo ai benefici di legge senza argomentazione) rendono i motivi di ricorso inammissibili per genericità.
- In casi di minimale sconfinamento territoriale, la difesa deve produrre elementi probatori precisi (misurazioni, rilievi tecnici, perizie) per sovvertire l'apprezzamento del merito; l'assenza di tali prove rende difficile il successo della doglianza.
- Chi propone ricorso in Cassazione dovrebbe verificare preventivamente di aver sollevato tutte le questioni di diritto rilevanti nei gradi di merito per non incorrere nell'inammissibilità per motivi procedurali.
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